Diritti e doveri del cittadino italiano

Scopri quali sono i diritti e i doveri fondamentali del cittadino italiano secondo la Costituzione. Una guida essenziale per capire le tue libertà e responsabilità all'interno della società italiana. La cittadinanza italiana si acquista di regola iure sanguinis, ossia qualora un soggetto nasca o venga adottato da cittadini italiani. In alcune residuali ipotesi, ossia quando un soggetto nasce su suolo italiano da genitori apolidi, ignoti o che non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio, la cittadinanza si acquista iure soli, ossia proprio esclusivamente in ragione dell’individuazione dello Stato quale luogo di nascita.

Vi sono, peraltro, altre ipotesi in cui la cittadinanza italiana viene acquistata dal soggetto straniero per residenza (ossia per l’aver risieduto per il lasso di tempo richiesto dalla legge su territorio italiano) o per matrimonio (qualora il soggetto straniero abbia contratto matrimonio valido ed efficace con un soggetto avente cittadinanza italiana, dopo che sia trascorso il lasso di tempo richiesto dalla legge).

Orbene, quale che sia la modalità attraverso la quale un soggetto ha acquistato la cittadinanza dalla sua qualificazione in termini di cittadino italiano consegue in via automatica in capo a lui il riconoscimento di una serie di diritti e l’imposizione di una serie di doveri. Nel prosieguo della trattazione si tenterà di fornire un quadro esaustivo dei diritti e dei doveri del cittadino italiano.

Quadro normativo di riferimento

A tali tematiche è dedicata la Parte I (rubricata, per l’appunto “Diritti e doveri dei cittadini”) della Costituzione della Repubblica Italiana. Tale parte, peraltro, si struttura in quattro titoli (I, II, III, IV) rispettivamente dedicati a:

  • Rapporti civili
  • Rapporti etico sociali
  • Rapporti economici
  • Rapporti politici

I diritti del cittadino italiano

La prima disposizione che verte in materia di diritti riconoscibili in capo al cittadino italiano è l’articolo 13 della Costituzione. In esso è riconosciuta in capo al cittadino italiano il diritto di libertà personale. Sul punto è espressamente previsto il principio dell’inviolabilità della libertà personale, essendo, altresì, prevista l’incomprimibilità della stessa, salvi casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Sono definiti, d’altra parte, in termini di tassatività i casi in cui in peculiari ipotesi di necessità ed urgenza l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti, aventi, invero, carattere provvisorio, di restrizione della libertà personale. In conseguenza di quanto sopra, comunque, l’adozione di tali provvedimenti restrittivi deve essere comunicata entro il termine massimo di quarantotto ore alla competente Autorità giudiziaria.

Quest’ultima dispone di ulteriori quarantotto ore al fine di verificare se sussistano i presupposti di applicabilità dei provvedimenti adottati dall’Autorità di Pubblica sicurezza e se si deliberi in senso positivo per convalidarli. In caso contrario, il soggetto nei confronti del quale è stato adottato deve essere rimesso in libertà, intendendosi il provvedimento revocato e, quindi, assolutamente privo di effetti.

E’ il caso delle cosiddette misure cautelari coercitive. In proposito, ulteriori principi posti dalla Carta Costituzionale sono quelli in virtù dei quali:

  • È punita la perpetrazione di ogni forma di violenza, sia essa fisica o morale, sui soggetti che siano posti in una condizione di limitazione della libertà personale;
  • Sono legislativamente previsti i limiti di durata massima della forma di limitazione della misura della custodia cautelare in carcere (denominata carcerazione preventiva, in quanto applicata in momento che precede l’instaurazione del processo penale).

Ulteriore diritto riconosciuto al cittadino italiano è quello all’inviolabilità del domicilio, ossia, giuridicamente parlando, di quel luogo in cui il soggetto abbia scelto di fissare la sede principale dei suoi affari e interessi. Esso può anche essere coincidente con la residenza, cioè il luogo di dimora abituale.

Tuttavia, tale coincidenza non è necessaria né automatica. In questo contesto si prevede una limitazione alla possibilità di eseguire in tale luogo ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nelle ipotesi tassativamente legislativamente previste e previa adozione di un provvedimento da parte del magistrato procedente. L’articolo 15 della Costituzione sancisce l’ulteriore diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni e, tra esse, fa espresso riferimento a quella peculiare forma di comunicazione che è individuata nella corrispondenza.

Anche in questa ipotesi un’eventuale restrizione dell’esercizio di tale diritto da parte del titolare (il cittadino italiano) deve essere disposta mediante provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Tale atto, peraltro, deve essere debitamente motivato, esplicitando le ragioni che ne hanno supportato l’adozione.

Ancora la Costituzione garantisce, all’articolo 16, al cittadino italiano il diritto di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, oltre che di uscire e rientrarvi, salvi gli obblighi di legge. In particolare, è espressamente escluso che possano essere disposte restrizioni di sorta determinate da ragioni di ordine politico. Tra gli altri diritti riconosciuti e garantiti ai cittadini italiani si rammentano:

  • Il diritto di riunione pacifica, il cui espletamento deve essere preventivamente comunicato alle autorità quantunque si svoltano in luogo pubblico e che possono essere vietate esclusivamente per ragioni correlate ad aspetti di sicurezza e incolumità pubblica;
  • Il diritto ad associarsi liberamente e anche senza autorizzazione per finalità che non siano vietate dalla legge penale e salvo che si tratti di associazioni segrete o quelle che perseguono, direttamente o indirettamente, scopi di carattere politico facendo ricorso a organizzazioni di carattere militare;
  • Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto pubblicamente o privatamente: in specie, sono libere le forme e le modalità di esercizio del predetto diritto, con l’unico limite del compimento di riti che contrastino con il buon costume;
  • Il diritto alla libera manifestazione del pensiero con qualsiasi mezzo e salvo che l’Autorità giudiziaria, nel caso di commissione di delitti, possa procedere a disporre il sequestro del materiale attraverso il quale è stato diffusa la manifestazione dell’opinione. Anche in tale caso, il sequestro da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria deve essere comunicato e trasmesso, nel termine di ventiquattro ore, all’Autorità giudiziaria, la quale deve convalidarlo, pena la revoca automatica, entro le successive ventiquattro ore. Limite invalicabile è quello posto dal divieto di pubblicazioni a mezzo stampa, di organizzazione di spettacoli e manifestazioni che siano contrarie al buon costume;
  • Il diritto ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantito in ogni stato e grado del procedimento e pienamente tutelato mediante il ricorso al gratuito patrocinio;
  • Il diritto a costituire una famiglia;
  • Il diritto-dovere di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio;
  • Il diritto alla salute, che si estrinseca sostanzialmente nel diritto ad accedere alle prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale (art. 32 Cost.);
  • Il diritto allo studio;
  • Il diritto a percepire una retribuzione equa, rapportata alla qualità e quantità dell’attività professionale prestata;
  • Il diritto a svolgere ed esercitare un’attività professionale, al quale fa da contraltare il diritto di accedere alle prestazioni assistenziali e al mantenimento per tutti coloro che rimangano senza lavoro e non riescano ad accedere ad un nuovo impiego;
  • Il diritto di organizzazione sindacale, previa registrazione presso gli uffici locali o centrali;
  • Il diritto di sciopero;
  • Il diritto ad acquistare la proprietà privata su beni mobili e immobili e il diritto alla tutela del risparmio;
  • Il diritto ad ottenere un’istruzione.

Oltre al riconoscimento dei diritti che si è sin qui tentato brevemente di esporre ed enucleare la Carta Costituzionale pone in capo al cittadino italiano anche alcuni doveri di cui si avrà modo di trattare in maniera sintetica, ma si auspica esaustiva, nel prossimo paragrafo.

I doveri del cittadino italiano

In capo al soggetto cittadino italiano sono posto dall’ordinamento anche una serie di doveri. Egli è, innanzitutto, tenuto ad osservare la legge italiana, a partire dai principi dettati dalla Carta Costituzionale, per poi proseguire con le leggi ordinarie in materia tanto civile quanto penale. Tra essi si possono indubbiamente rammentare il dovere di svolgere un’attività lavorativa.

Se, infatti, quello al lavoro è configurabile, da un lato, come diritto vero e proprio volto a garantire la dignità del soggetto, d’altra parte, esso è posto a carico del cittadino italiano, che si ritiene sia tenuto a contribuire, suo tramite, allo sviluppo materiale e morale della società. In tal senso, il cittadino italiano è tenuto a svolgere una professione o a svolgere un qualsiasi incarico che risulti in linea con le proprie preferenze e possibilità concrete.

Ulteriore obbligo, costituzionalmente imposto, è quello che di votare, meglio definibile come vero e proprio dovere civico, avendo anche la responsabilità di scegliere, eleggendoli appunto, i propri rappresentanti politici ad ogni livello. Dovere generalissimo posto in capo a tutti i cittadini italiani è quello di difesa della patria. Se è vero, infatti, che l’Italia ripudia la guerra quale strumento di offesa (così essendo vietato di attaccare lo Stato estero) ogni cittadino è chiamato a intervenire in difesa della patria ove, al contrario, venga attaccata.

Ulteriore dovere imposto è quello di concorrere alle spese statali e ciò affinché possa concretamente godere di tutti i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. In proposito, il principio generale è quello che ritiene che il cittadino italiano debba corrispondere il pagamento delle imposte in proporzione alla propria capacità economica e alle proprie capacità contributive.

Ultimo caso che si ritiene di dover in questa sede evocare, sebbene ve ne siano molti altri che il cittadino italiano è tenuto ad osservare, è quello di fedeltà alla Repubblica e della Costituzione. In realtà, la platea dei soggetti tenuti all’osservanza di tale dovere – volto ad evitare che vengano posti in essere comportamenti sovversivi del carattere repubblicano dello Stato italiano – è molto più vasta rispetto a quella degli altri principi sinora esaminati. Infatti, tale dovere è imposto anche ai soggetti stranieri e ai soggetti apolidi.

Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare che lo status di cittadino italiano comporta una serie numerosa e varia di diritti ed obblighi in capo allo stesso. In questa sede sembra opportuno rilevare come tali diritti e obblighi siano applicabili al cittadino italiano quale che sia l’iter che ha portato all’acquisto della cittadinanza.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...