Come rinnovare il permesso di soggiorno scaduto
Rinnovo permesso di soggiorno scaduto. La nuova procedura & Costi
- Cos’è il permesso di soggiorno?
- Come si ottiene questo documento?
- Quanto è valido?
- Rinnovo del permesso di soggiorno
- 1. Quali sono i costi del rinnovo del permesso di soggiorno?
- 2. Quando effettuare effettuare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro?
- 3. Rinnovo permesso di soggiorno scaduto: è possibile?
- Che succede se lo straniero non ha il permesso di soggiorno?
- Annullamento, revoca e conversione del permesso di soggiorno
- Forme particolari di permesso di soggiorno
- 1. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- 2. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 T.U. Immigrazione
- 3. Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ex art. 18 – bis T.U. Immigrazione
- Dove Controllare lo stato del permesso di soggiorno
- Fonti normative
La procedura di rinnovo del permesso di soggiorno è soggetta a costi e tempi ben precisi; se non rispettati lo straniero è soggetto ad espulsione dal territorio nazionale. Gli stranieri che intendono soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi nel territorio italiano devono, per legge, richiedere il permesso di soggiorno. Tuttavia questo documento presenta una scadenza, al termine della quale è necessario richiedere il rinnovo.
Lo straniero, tuttavia, ai sensi della legge n. 68/07, se intende soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni, può essere a ciò autorizzato mediante la presentazione di una c.d. “dichiarazione di presenza”. Per i cittadini stranieri provenienti da Paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Shengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, al momento del controllo di frontiera. Gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che hanno aderito alla suddetta Convenzione, dovranno presentare la dichiarazione di presenza – entro il termine di otto giorni dall'ingresso in Italia – al Questore della Provincia in cui si trovano, utilizzando apposito modulo estraibile dal sito internet della Polizia di Stato.it oppore utilizzando quello disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici della stessa. Per chi alloggia in strutture alberghiere, costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero, che verrà rilasciata a quest'ultimo al fine di poterla esibire in caso di richiesta da parte delle forze dell'ordine durante il soggiorno sul territorio nazionale.
Ciò premesso, va ribadito che il titolo amministrativo che, in Italia, per eccellenza e per sua stessa natura, funzione e struttura è destinato ed è stato appositamente introdotto e studiato dal legislatore al fine di legittimare la presenza dello straniero per lunghi periodi (superiori, in genere ai 90 giorni di cui alla sopra citata “dichiarazione di presenza”) è, come sopra ricordato, il permesso di soggiorno.
1. Cos’è il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno è un documento che costituisce titolo autorizzativo per lo straniero di restare regolarmente nel territorio italiano, per un periodo di residenza medio o lungo; è necessario per:
- svolgere le attività elencate nel permesso
- avere l’accesso a diritti e servizi che vengono riconosciuti ai cittadini stranieri
- avere accesso all’iscrizione anagrafica per stranieri
- ottenere che venga rilasciata la carta d’identità
- ottenere che venga rilasciato il codice fiscale (necessario per talune attività, come il potersi avvalere dell’assistenza sanitaria o la possibilità di aprire un conto corrente in banca)
Il permesso di soggiorno va richiesto da tutti i cittadini stranieri non comunitari in possesso di un Visto Nazionale (VN) per soggiorni superiori ai 90 giorni, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale. La richiesta va rivolta, compilando l'apposito kit disponibile presso gli Uffici Postali e pagando i relativi diritti, all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente. Il permesso di soggiorno, tecnicamente, è un atto amministrativo di natura autorizzativa che viene rilasciato al cittadino straniero per garantirgli il regolare soggiorno sul territorio italiano, per tutta la durata in esso indicata e per svolgervi le attività inerenti il motivo alla base del rilascio medesimo.
2. Come ottenere il permesso di soggiorno?
Lo straniero che per la prima volta entra in Italia deve chiedere questo documento entro 8 giorni. E la domanda, compilando l'apposito kit reperibile presso il c.d. “Sportello Amico” degli Uffici Postali , va inoltrata, dopo aver pagato i relativi diritti, all'Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente, individuata tenendo conto dell’indirizzo diresidenza dello straniero. Riguardo l’apposito kit, che – come detto - è possibile ritrovare presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati, esso – in particolare – va utilizzato nelle ipotesi di richiesta di rilascio di permesso nei casi di:
- Adozione
- Affidamento
- Aggiornamento carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento foto)
- Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Asilo politico rinnovo
- Carta di soggiorno cittadini U.E. (facoltativo)
- Carta di soggiorno per stranieri
- Conversione permesso di soggiorno
- Duplicato Carta di soggiorno
- Duplicato Permesso di soggiorno
- Famiglia
- Famiglia minore 14 – 18 anni
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro – casi particolari previsti dall’ 27 Testo Unico Immigrazione
- Lavoro Subordinato – stagionale
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Status apolide rinnovo
- Studio
- Tirocini
- Turismo
I requisiti e le condizioni generali necessari per ottenere il permesso di soggiorno, sono:
• possesso di un visto diingresso;
• ingresso regolare, in base ai requisiti e alle condizioni generali di cui all'art. 4 d . Lgs. n. 286/98 , c.d.“Testo Unico Immigrazione”, di seguito, per brevità, anche “T.U.”);
• presentazione della richiesta, come detto, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso (cfr. art. 5, comma 2, T.U.;
L'ingresso del cittadino straniero in Italia è regolare se:
- si presenti ad un valico di frontieraautorizzato;
- sia in possesso di un valido passaporto od altro documento di viaggioequivalente;
- disponga di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggetto e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno ed alle spese di ritorno nel Paese di provenienza o di transito verso uno stato terzo;
- non sia segnalato ai fini della non ammissione;
- non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza delloStato;
- non sia condannato, anche con sentena non definitiva, (compresa quella adottata a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.ovvero per reati inerenti gli stupefacenti,la libertà sessuale,la contraffazione,la tutela dei marchi e dei diritti di autore, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia,dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al recltamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. La richiesta di permesso di soggiorno che non soddisfi tali requisiti verrà rifiutata, salvo non ricorrano gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano(cfr.art.5,comma6,T.U.). A tali requisiti, che rivestono carattere generale, si aggiungono, poi, quelli particolari che variano in relazione allo specifico motivo del soggiorno e vengono indidicati,di volta in volta, dal del T. U.( d. lgs n. 286/98) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 334/99).
In particolare, in deroga ai requisiti generali, il T.U. disciplina, in casi tassativi, il rilascio del permesso di soggiorno al cittadino straniero già presente in Italia ma privo di visto di ingresso. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di:
- minori in stato di abbandono;
- assistenza del minore;
- all'ingresso sul terriotorio nazionale ma in stato di gravidanza);
- motivi di giustizia;
- protezione sussidiaria/motivi umanitari;
- richiesta di asilo politico;
- cure mediche (ad esempio, cittadina straniera in posizione irregolare rispetto all'ingresso sul terriotorio nazionale ma in stato di gravidanza);
- motivi di giustizia;
- protezione sussidiaria/motivi umanitari;
- richiesta di asilo politico;
- emigrazione in un altro paese ed attesa di nuova cittadinananza;
Tutte le istanze di primo rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno che non rientrino in queste categorie, dovranno essere ancora consegnati presso gli Uffici Immigrazioni presenti nelle Questure competenti per territorio. Ci si riferisce in particolare al caso di:
- Affari
- Cure mediche
- Gara sportiva
- Motivi umanitari
- Asilo politico (Richiesta-rilascio)
- Minore età
- Giustizia
- Status apolide (rilascio)
- Integrazione minore
- Invito
Con particolare riferimento alle ipotesi di primo rilascio, la legge n. 94/2009 ha introdotto, tra i requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno il c.d. “accordo di integrazione” ovvero una forma di “collaborazione” fra il cittadino straniero richiedente il titolo e la P.A. interessata dell'istruttoria della pratica.
In base a quest'ultimo se, da una parte, l'Ufficio Immigrazione si impegna ad assicurare il godimento dei diritti fondamentali, fornendo gli strumenti necessari per apprendere la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana, l'interessato si impegna al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire un ordinato percorso di integrazione (cfr. art. 4 – bis T.U.). L'accordo è articolato per crediti e dura due anni, prorogabile solo una volta per un altro anno. Alla sua attuazione, oltre che alla definizione delle modalità concrete di realizzazione, concorre la Prefettura che redige l'accordo, in duplice copia, e ne certifica l'attuazione.
All'atto della sottoscrizione, lo straniero riceve l'attribuzione di n. 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata e a conoscenze di base di formazione civica. L'accordo, inoltre, per la sua concreta attuazione, prevede che lo straniero, entro i successivi 90 giorni, frequenti un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP). Un mese prima dello scadere del biennio di durata dell'accordo ( o dell'eventuale anno aggiuntivo di proroga) la Prefettura verificherà l'attuazione dello stesso, richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza di questa, accerterà i livelli di conoscenza richiesti somministrando un apposito test.
Se il numero di crediti finali risulterà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in 30 crediti, l'accordo si riterrà adempiuto con rilascio della relativa certificazione. Non devono, invece, sottoscrivere l'accordo:
- i minori non accompagnati o legalmente affidati per il quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'art. 32, comma 1 –bis.T.U.;
- gli stranieri che ottengono un permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base di un progetto di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 T.U. per i quali l'accordo è sostituito da completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale (cfr. art. 2, comma 9, D.P.R. n.179/11);
- gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienzao convenzionato con il S.S.N.).
La perdita integrale dei crediti o la risoluzione dell'accordo per inadempimento (che avviene se il numero di crediti conseguiti sia pari o inferiore a zero) determina il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero. Fanno eccezione soltanto quegli stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nonché lo straniero, titolare di altro permesso di soggiorno, che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
A far capo dal 1 gennaio 2016, il permesso di soggiorno cartaceo è stato sostituito dal permesso di soggiorno elettronico. Per farne richiesta è necessario il versamento di una somma che può variare da un minimo di € 40,00 ad un massimo di€ 100,00 (cfr. Decreto Ministero Economia e Finanze del 06.10.2011, modificato con decreto del05.05.2017)tramite un bollettino postale premarcato rinvenibile in ogni Ufficio Postale. Il versamento di tale somma non è richiesto in caso di primo rilascio o di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di:
- asilo, richiesta asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari;
- minore età, comprese le ipotesi di quelli arrivati per ricongiungimento familiare;
- cure mediche (anche per gli accompagnatori); ◦ aggiornamento o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità;
- carta di soggiorno UE per familiare extracomunitario di cittadino comunitario/extracomunitario.
La richiesta priva di sottoscrizione non sarà esaminata. Lo “Sportello Amico” dell’Ufficio Postale rilascerà, a fronte del corretto deposito di tutta la documentazione, una lettera che indichi la data, l’ora e il luogo stabilito per l’appuntamento necessario presso la Questura, dove sarà comunque necessario svolgere alcune attività quali, in particolare, i cd. rilievi fotografici e dattiloscopici, cioè il deposito delle impronte digitali. E, nel giorno in cui espleterà tali – ulteriori - formalità, lo straniero dovrà consegnare anche 4 fotografie, formato tessera, recenti e identiche tra loro.
Nella Questura competente infatti dovranno sempre essere effettuati i cd. rilievi fotografici e dattiloscopici, cioè il deposito delle impronte digitali.
E nel giorno in cui verranno espletate queste ulteriori formalità, dovranno essere consegnate anche 4 fotografie, formato tessera, recenti e identiche tra loro.
Dopo aver effettuato queste operazioni allo straniero verrà rilasciata la copia della richiesta del documento, con apposto un timbro, che dovrà indicare la data in cui sarà possibile andare a ritirare il permesso di soggiorno definitivo. La ricevuta della domanda, fino a che non verrà ritirato il permesso definitivo, ha la stessa funzione di quest’ultimo: per cui basta ad attestare la regolarità della presenza nel territorio italiano dello straniero.
Per avere notizie sullo stato di lavorazione della pratica è possibile visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato e inserire il numero di pratica o il numero di assicurata della richiesta del permesso di soggiorno.
In questo modo sarò visualizzabile online l’avviso con le indicazioni dello stato del procedimento. Per molte Questure italiane questa procedura consentirà allo straniero di attivare un ulteriore servizio di ricezione di un sms con tutte le notizie necessarie sulle modalità di ritiro del documento di soggiorno non appena pronto.
Per la corretta compilazione della richiesta, nonché per tutte le informazioni necessarie per la documentazione da allegare ad essa, gli stranieri possono rivolgersi ai Patronati o ai Comuni abilitati, per ricevere assistenza del tutto gratuitamente.
Il motivo per cui il permesso di soggiorno viene rilasciato, di solito, coincide con quello indicato sul visto di ingresso (cfr. art. 11, comma 1,D.P.R. n. 349/99 recante il Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione). Ai sensi della normativa Shengen, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, salvo limitazioni espresse, consente allo straniero, unitamente al passaporto (o documento equivalente in corso d validità) di entrare e di uscire dallo Spazio Shengen e di circolarvi liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli stati Shengen. Lo stranieiro che si sposti da un paese all'altro deve dichiarare la propria residenza sul terriotorio degli altri stati Schengen alle rispettive autorità di pubblica sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.
3. Quanto è valido il permesso di soggiorno?
La durata del permesso di soggiorno qualora non sia rilasciato per motivi di famiglia o di lavoro, è la stessa prevista nel caso di visto all’ingresso. In ogni caso, non deve essere superiore a:
- 3 mesi per visite, motivi di turismo o affari
- 9 mesi in caso di lavoro stagionale
- 1 anno per motivi di studio o formazione, rinnovabile annualmente in caso di corsi pluriennali
- 2 anni per motivi di lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato o ricongiungimento familiare.
- durate diverse possono dipendere da particolari necessità, che devono essere documentate analiticamente, nonché in altri casi previsti dal testo unico immigrazione.
Una volta scaduto il permesso di soggiorno, può essere richiesto dallo straniero il rinnovo dello stesso, ma la richiesta deve essere effettuata presso l’Ufficio della Questura competente in base alla provincia di residenza almeno 60 gg prima della scadenza, per consentire alle autorità di verificare le condizioni previste.
4. Rinnovo del permesso di soggiorno
Il rinnovo del permesso di soggiorno consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo titolo di durata “non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal T.U. e dal suo Regolamento di Attuazione”. (cfr. art. 5, comma 4, T.U.), sempre che, alla data di scadenza, perdurino le condizioni che determinarono il primo rilascio.
L'istanza di rinnovo va inoltrata all'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza dello straniero almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di cui si chiede il rinnovo. In caso di mancato rispetto di tale termine, salvo che il ritardo sia dipeso da circostanze di c.d. “forza maggiore”, può essere disposta – ex art. 12, comma 2, lett. b, T.U., l'espulsione dello straniero.
Qualora, invece, la domanda di rinnovo sia presentata entro il sopra indicato termine, verrà esaminata e rigettata, con conseguente emissione di un provvedimento di espulsione dello straniero, nel solo caso in cui la competente Questura accerti la sopravvenuta mancanza dei requisiti che giustificarono il primo rilascio. Scaduti i citati 60 giorni, lo straniero può richiedere una speciale autorizzazione alla Questura per inviare una istanza tardiva di rinnovo, previa giustificazione delle cause che determinarono il ritardo. Diversa dal rinnovo è la fattispecie della proroga del permesso di soggiorno. Essa consiste nella mera dilazione del periodo di validità del permesso originariamente rilasciato, senza alcuna modifica del titolo. Il permesso non potrà essere rinnovato, o prorogato, qualora risulti che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dovuta all'adempimento degli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (cfr. art. 4, D.P.R. n. 349/99, recante il Regolamento di Attuazione del T.U.).
Su tale questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno illustrato una possibile eccezione da far vantare dinanzi a questo rigido orientamento. Con la sentenza n. 7892/03 si è stabilito che la sussistenza della causa di forza maggiore che ha comportato il ritardo di oltre 60 giorni nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno possa evitare l’espulsione derivante dal ritardo eccessivo. Le Sezioni Unite, inoltre, hanno ribadito che la forza maggiore può operare anche nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno, in mancanza di una esplicita disposizione di legge che ne vieta l’utilizzo. Per quanto concerne i costi, il permesso di soggiorno elettronico, sia nel caso in cui venga rilasciato per la prima volta che nel caso in cui venga rinnovato, è soggetto ad un costo fisso che dovrà essere pagato mediante bollettino di conto corrente situato in tutti gli sportelli postali. Tale costo ha subito un incremento lo scorso anno con un decreto interministeriale, passando da 36,00 ad € 40,00.
Per rinnovare il permesso di soggiorno lo straniero, preliminarmante, deve ritirare gratuitamente il kit per procedere con la domanda, la quale deve essere compilata con penna nera ed in stampatello. Dopo aver inserito tutti i dati negli appositi spazi, è necessario recarsi presso un ufficio postale e allegare al kit:
- la marca da bollo da 16€
- la ricevuta di pagamento del bollettino da € 40,00
- una copia del codice fiscale
- una copia del permesso di soggiorno da rinnovare
- una copia del passaporto o di qualsiasi altro documento identificativo
- una copia del contratto di lavoro e del modello Unificato Lav, qualora il motivo della richiesta sia un lavoro subordinato
- una copia del contratto di affitto o di un certificato di ospitalità che garantisce la propria idoneità alloggiativa
- i documenti che provino il motivo per cui viene o è stato richiesto il permesso di soggiorno.
Tutti questi documenti devono essere inseriti all’interno della busta, che - tuttavia - deve rimanere obbligatoriamente aperta, essendo onere dell’operatore delle Poste sigillarla. Poiché questo atto giuridico è strettamente personale, l’invio deve essere compiuto dallo straniero in persona, esibendo un documento di identità valido. La spedizione avviene tramite “assicurata”, dietro il pagamento di € 40,00. La ricevuta è di fondamentale importanza in quanto non solo rappresenta la prova della richiesta di rinnovo, bensì contiene una serie di credenziali che permettono alla persona di entrare nell’area riservata del sito della Polizia di Stato o del Portale Immigrazione al fine di controllare lo stato della pratica. Una volta provveduto alla spedizione, la procedura per rinnovare il permesso di soggiorno non è conclusa. Verrà rilasciata una lettera di convocazione che obbliga lo straniero a presentarsi presso il competente Ufficio Immigrazione della Questura per il rilascio delle impronte digitali e per l’eventuale integrazione dei documenti non inseriti nella busta. Successivamente, verrà fissato un secondo appuntamento (mediante lettera raccomandata) al fine di consegnare il permesso di soggiorno rinnovato.
4.1. Quali sono i costi del rinnovo del permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno elettronico, sia nel caso in cui venga rilasciato per la prima volta che nel caso in cui venga rinnovato, è soggetto ad un costo fisso che dovrà essere pagato mediante bollettino di conto corrente situato in tutti gli sportelli postali. Tale costo ha subito un incremento lo scorso anno con un decreto interministeriale, passando da 27,50 a 30,46€.
La presentazione della domanda deve avvenire presso un ufficio postale a cui deve essere allegata una marca da bollo da 16,00€. Inoltre la presa in carico dall’operatore delle poste e la successiva spedizione della pratica presenta un ulteriore costo di 30€.
4.2. Quando effettuare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro?
È bene precisare fin da subito che esistono diversi tipologie di permessi di soggiorno, che si differenziano in base ai motivi per cui sono richiesti. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro tempistiche ben precise:
- entro 90 giorni prima della scadenza per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- entro 60 giorni prima della scadenza per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato
- entro 30 giorni per tutte le altre ipotesi.
In ogni caso, tale documento è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. Il documento viene rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
4.3. Rinnovo permesso di soggiorno scaduto: è possibile?
Cosa accade tuttavia se il permesso di soggiorno risulta scaduto? È possibile in questo caso rinnovare il permesso di soggiorno? Si tratta di una serie di domande legittime e che hanno importanti conseguenze per lo straniero. La procedura indicata in precedenza presuppone il rispetto dei termini indicati al paragrafo 1 (30, 60 o 90 giorni) sia da parte dello straniero sia da parte delle autorità italiane, le quali devono rilasciare o rinnovare tale atto entro 20 giorni dalla domanda.
Poiché, soprattutto nelle grandi città, vi sono numerose richieste è possibile riscontrare dei ritardi nel rinnovo del permesso di soggiorno: in queste eventualità, qualora la mora non dipenda dallo straniero, questo è legittimato a restare nel territorio nazionale. Se al contrario la mora della procedura dipende per una propria inadempienza la situazione si può complicare: entro 60 giorni dalla scadenza è possibile richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, nelle modalità indicato. Oltre i 60 giorni di ritardo la permanenza diviene irregolare e viene disposta l’espulsione da parte del questore, come indicato nello stesso art. 13 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Sul tale questione sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno illustrato una possibile eccezione da far vantare dinanzi a questo rigido orientamento. Con la sentenza 7892/2003 si stabilisce la sussistenza della causa di forza maggiore che ha comportato il ritardo di oltre 60 giorni nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno. In questo modo è possibile frenare l’espulsione derivante dal ritardo eccessivo: le Sezioni Unite hanno ribadito che la forza maggiore può operare anche nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno, in mancanza di una esplicita disposizione di legge che ne vieta l’utilizzo.
5. Che succede se lo straniero non ha il permesso di soggiorno?
Può accadere che lo straniero entri in Italia riuscendo ad eludere i controlli di frontiera, o può accadere che entri regolarmente nel Paese, ma ci resti per un tempo superiore a quello consentito della documentazione in suo possesso (come nel caso del permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato).
Qualora uno straniero versi in una di queste condizioni e sia individuato dalle Autorità, verrà dichiarato immigrato clandestino o irregolare, e sarà espulso o accompagnato alla frontiera.
Restano fermi i diritti dello straniero ad un trattamento umanitario. Pertanto non si possono espellere o respingere i minori: anzi nel caso del minore, l’Autorità deve informare il prima possibile il competente Tribunale per i Minori. Né posso essere espulse le donne in stato di gravidanza, o che abbiano partorito da meno di 6 mesi: esse hanno anche diritto ad un permesso di soggiorno. Tutele ulteriori sono poi previste per gli stranieri malati, e per quello che sono stati vittime di torture.
6. Annullamento, revoca e conversione del permesso di soggiorno
L'efficacia del permesso di soggiorno può cessare prima della sua scadenza per revoca e/o annullamento. Il provvedimento di evoca viene adottato a seguito di un apposito procedimento amministrativo quando, in momento successivo al suo rilascio, “vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato” (art. 5, comma 6, T.U. ) oppure, “sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli stati contraenti” (art. 5, comma 6, T.U.).
Il permesso di soggiorno, invece, non può essere revocato in caso di perdita del posto di lavoro dello straniero o di un suo familiare. L’annullamento, invece, si ha quando la P.A. accerti che il rilascio è avvenuto in modo illegittimo per originaria mancanza dei requisiti. La conversione, infine, consiste nel procedimento amministrativo attraverso cui il titolare di un permesso di soggiorno, mediante una apposita istanza, chiede il mutamento dello stesso ed il contestuale rilascio per motivi diversi da quelli originari.
7. Forme particolari di permesso di soggiorno.
7.1 Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Questo titolo di soggiorno, che formalmente ha sostituito la “carta di soggiorno” autorizza il titolare a soggiornare nel territorio italiano a tempo indeterminato (art. 9 T.U.) e consente:
- l'esenzione da visto per fare ingresso in Italia e la libera circolazione sul territorio nazionale;
- lo svolgimento di ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, salvo quella che la legge espressamente vieta allo straniero o, comunque, riserva al cittadino comunitario (art. 9, comma 4, lett. b, T.U. ;
- di usufruire di tutte le prestazioni di assistenza e di previdenza sociale, sanitaria e scolastica nonché di quelle relative all’accesso a beni e servizi pubblici;
- la partecipazione alla vita pubblica locale. Questa tipologia di permesso può essere richiesta:
- per motivi di studio o formazione professionale;
- titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o di protezione internazionale;
- per soggiorni di breve durata per motivi di carattere temporaneo (ad esempio, in caso di lavoro stagionale, alla pari o distacco);
- da coloro che rivestono uno status previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 – 1963 – 1965 – 1975 sulle relazioni diplomatiche.
Il T.U. ed il relativo Regolamento di Attuazione (adottato con D.P.R. n.334/99) regolamentano dettagliatamente le modalità di richiesta, rilascio e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
7.2 Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 T.U. Immigrazione
Consiste in uno speciale titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri vittime di reati di violenza o di grave sfruttamento, al fine di sottrarli ai pericoli che attentino alla loro incolumità personale e di inserirli in uno speciale programma di assistenza e di integrazione sociale. Esso afferisce alla sfera dei permessi di soggiorno per “protezione umanitaria” e viene rilasciato, per motivi di privacy, con la dicitura “permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
Tuttavia, le motivazioni che ne giustificano il rilascio non rientrano nella casistica della c.d. “protezione umanitaria” ex art. 5 T.U. ma sono disciplinate specificamente dall’art. 18 stesso testo. La disciplina ivi contenuta, in particolare, mira a bilanciare la tutela dei diritti delle vittime di situazione di grave sfruttamento con l’esigenza di prevenire e di reprimere alcune tipologie di reati, dando referenza alla tutela delle vittime.
L'art. 18 T.U., pertanto, prevede, a determinate condizioni in esso indicate, il rilascio di un titolo di soggiorno non temporaneo alla vittima, col preciso intento di favorirne il definitivo inserimento sociale nel tessuto nazionale. Il titolo, infatti, consente l’inserimento nelle liste di collocamento, l’acceso ai servizi assistenziali e allo studio. Esso, infine, è strettamente legato alle ipotesi di reato di ingresso o soggiorno in condizione irregolare di cui all’art. 10 bis T.U.. Anche per questa tipologia speciale di permesso di soggiorno, per l’analitica sua disciplina, si rinvia al citato d. lgs. 286/98 e al connesso Regolamento di Attuazione (D.P.R. 334/99).
7.3. Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ex art. 18 – bis T.U. Immigrazione.
L'art. 4 della legge n. 119/03 ha inserito, nel d.lgs. 286/98, l’art. 18 – bis, secondo cui il Questore, previo parere favorevole dell’autorità giudiziaria o su proposta di questa ex art. 5, comma 6. T.U., può rilasciare un permesso di soggiorno per consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza, quando vengano accertate situazioni di violenza o abuso che concretizzino un pericolo concreto ed attuale per la sua incolumità.
Per “violenza domestica”, ai sensi dell’art. 18 – bis T.U. Immigrazione si intendono tutti quei casi in cui si verifichino uno o più atti, gravi e non episodici, di violenza domestica fisica, psicologica, sessuale o economica all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali condotte condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
La fattispecie non ha trovato, tuttavia, grande applicazione pratica e, per le sue concrete modalità di rilascio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 18 T.U., essendo le due norme, sotto tale profilo, praticamente coincidenti.
8. Come rinnovare il permesso di soggiorno scaduto
- - chiamando il Contact Center al numero verde 800.200.809, attivo tutti i giorni dal lunedi al venerdì ( 8:00-2:00);
- - consultando l'area riservata del Portale Immigrazione presente sul sito www.portaleimmigrazione.it
Per accedere all’area privata basterà inserire le credenziali riportate sulla ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.a. al momento della presentazione della domanda;
- attraverso il sito della Polizia di Stato (cliccando sull’icona “il tuo permesso di soggiorno”), è possibile accedere al servizio online che fornisce indicazioni sullo stato della domanda;
- se il documento attestante l’ottenimento del permesso di soggiorno è pronto per il ritiro, l’instante riceverà un SMS dalla Questura competente, contenente le indicazioni utili per il ritiro.
Tale strumento, però, non è utilizzato da tutte le Questure, come ad esempio quella di Napoli, Bologna, Caserta.
Redatto da: Andrea Mazzola
Aggiornato da: Marco Mantelli
Fonti normative
Art. 13 Testo Unico dell’Immigrazione
Sentenza 7892/2003 Sezioni Unite della Corte di Cassazione
D. lgs n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione);
D.P.R. 334/99 (Regolamento di Attuazione T.U. Immigrazione);
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Marco Mantelli
Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...