Società in accomandita per azioni

La S.A.p.A. è una particolare società che presenta caratteristiche tipiche sia della s.a.s. (società in accomandita semplice), sia delle S.p.A.

Società in accomandita per azioni

Il codice civile definisce le società come un’organizzazione di due o più persone – ma in alcuni casi anche in forma unipersonale – che conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comune di un’attività di impresa, con lo scopo finale di dividere gli utili conseguiti.

Pertanto, da questa definizione possiamo trarre vari aspetti, ossia: l’accordo, e dunque il contratto, tra le parti rivolto a costituire una società; il tipo di rapporto che lega tra loro i soci; il soggetto giuridico che nasce dalla società, formato si dai soci, ma distinto da essi; lo scopo comune, ovverosia ottenere un profitto dall’esercizio dell’impresa.

Dunque il codice civile ci dà una descrizione generica di società. Ma, invero, tale definizione rappresenta solo la copertina di un libro, il quale una volta aperto e sfogliato ci mostrerà il vasto mondo delle società, che si differenziano tra loro sotto molteplici aspetti e per una ampia disciplina giuridica, tanto da generare una branca distinta ed autonoma del diritto: Il diritto societario (Se hai bisogno di un avvocato specializzato in diritto societario, non esitare a contattarci). Tra le varie forme, si distingue la società in accomandita per azioni (di seguito indicata come S.A.p.A.), vediamo di seguito in cosa consiste:

Che cos'è una Società in accomandita per azioni

La S.A.p.A. è una particolare società che presenta caratteristiche tipiche sia della s.a.s. (società in accomandita semplice), sia delle S.p.A.. Ciò è singolare perché parliamo di due tipologie distinte di società; la prima a carattere personale, la seconda che rientra nel genere delle società di capitali, tanto da poter ritenere le S.A.p.A. una sorta di ibrido tra le sue.

Tuttavia è indubbio che la sua caratteristica principale è quella di far prevalere il capitale, e pertanto la S.A.p.A. rientra sicuramente nel genere delle società di capitali. Nelle società di capitali il grado di separazione del proprio patrimonio, costituito dalle quote di conferimento dei soci, da quello personale dei soci è maggiore e si posiziona al massimo livello (per maggiori approfondimenti vedi Autonomia patrimoniale perfetta a questo link).

Tali tipi di società hanno personalità giuridica, in quanto l’ente ha una sua soggettività distinta dai soci, creando così due entità soci e società. Ciò che prevale è il capitale e non la persona dei soci. Questa caratteristica rileva nei rapporti esterni con i terzi, in quanto i rapporti giuridici (di credito, debito, di fornitura e così via) sorgono tra società, quale entità autonoma, e terzi e noi coi soci.

Di conseguenza il patrimonio ha una sua autonomia, definita per l’appunto perfetta, e i creditori sociali solo contro tale patrimonio potranno agire per soddisfare le proprie pretese. Nulla potranno avanzare contro il singolo socio, il quale nel solo conferimento nella quota sociale vede il suo limite di responsabilità.

Tuttavia nelle S.A.p.A., pur essendo una società di capitali, il grado di separazione del patrimonio sociale, rispetto a quello dei soci, non è assoluto, in quanto mentre i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente, sia pure in via sussidiaria, solo per i soci accomandanti vale il criterio dell’autonomia perfetta.

Quali sono le caratteristiche della società in accomandita semplice?

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni e sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili.

Come anticipato nel paragrafo precedente la S.A.p.A. presenta alcune caratteristiche simili alla società in accomandita semplice, e più precisamente, la S.A.p.A è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti, ossia i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento ed i soci accomandatari, soggetti ai quali spetta l’amministrazione di diritto, ed hanno, per le obbligazioni sociali, una responsabilità personale ed illimitata, benché sussidiaria. L’atto costitutivo deve indicare espressamente i soci accomandatari.

Come nelle società per azioni, invece, le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni. Tuttavia anche nella sostanza, la disciplina delle S.A.p.A. è quella della società per azioni, nei limiti di compatibilità con il tipo sociale. Tutti i soci accomandatari sono di diritto membri dell'organo amministrativo della società.

Ed è proprio questa caratteristica la ratio legis della responsabilità illimitata degli amministratori, ovverosia una sorta di “prezzo da pagare” per la carica ricevuta. Entrambe le tipologie di soci sono azionisti della S.A.p.A., i quali, alla stregua dei soci di una S.p.A., sono obbligati ad effettuare conferimenti in danaro, e sono pertanto esclusi opere e/o servizi. Il socio accomandatario può cedere parte delle sue azioni ordinarie, rimanendo comunque nella carica di amministratore, laddove l’acquirente delle azioni non diviene per ciò solo socio accomandatario/amministratore, bensì accomandante.

L’assemblea dei soci si svolge con modalità simili a quelle delle S.p.A. La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Con la medesima maggioranza si provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Va detto però che i soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità. Le modificazioni dell'atto costitutivo debbono essere approvate, oltre che dall'assemblea straordinaria, anche da tutti i soci accomandatari.

Quali sono i diritti e gli obblighi dei soci accomandanti?

Il socio accomandante di una S.A.p.A., alla stregua del socio accomandante di una s.a.s., assume una responsabilità, per le obbligazioni sociali, limitata alle quote di capitale investite nell’impresa.

Ciò significa che i creditori sociali insoddisfatti potranno agire nei loro confronti nei limiti della quota di capitale sottoscritta, e non potranno rivalersi sui beni del patrimonio personale degli stessi. A questa sorta di “beneficio” che gli concede una limitazione della responsabilità nei confronti delle obbligazioni della società, fa da contraltare il fatto che l’accomandante si limita a conferire il capitale nell’impresa, ma non può partecipare attivamente alla sua gestione.

Pertanto il socio accomandante non può assumere la qualifica di amministratore della società. I soci accomandanti, dunque, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, salvo le ipotesi in cui gli sia conferita un’espressa procura e per determinati affari ed in qualità di ausiliari degli amministratori.

Tuttavia, se un accomandante dovesse compiere comportamenti tali da esteriorizzare materialmente, con atti e fatti, il ruolo tipico di amministratore (c.d. amministratore di fatto), diventerebbe anch’egli illimitatamente e solidalmente responsabile, con il rischio, tra l’altro, di essere esclusi dalla società (c.d. divieto d’immistione).

Tra le attività consentite vi è quella di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo della società lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri oltre a poter compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

Qual è l'elemento principale che distingue un SAPA da un SAS?

Abbiamo visto la S.A.p.A è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti, ossia i soci accomandanti, esclusi dall’amministrazione e responsabili limitatamente ai loro conferimenti ed i soci accomandatari, soggetti ai quali spetta di diritto la detta carica, ed hanno, per le obbligazioni sociali, una responsabilità personale ed illimitata, benché sussidiaria. Una distinzione di soci abbastanza simile alle s.a.s..

Difatti anche in quest’ultimo tipo di società troviamo due differenti tipologie di soci, gli accomandanti ed accomandatari, e con le medesime forme di responsabilità per le obbligazioni sociali (responsabilità limitata e illimitata).

Tuttavia la differenza sostanziale tra la S.A.p.A. e la s.a.s. è data dal fatto che la prima rientra nell’ambito delle società di capitali, dovuta alla presenza di titoli azionari quale forma di partecipazione dei soci, laddove la società in accomandita semplice è una società di persone, i cui conferimenti possono consistere in beni, danaro e anche prestazione di servizi e/o attività lavorativa ecc. Nelle Sapa, a differenza della Sas, i soci accomandatari sono sempre anche amministratori, il che determina la perfetta corrispondenza tra potere di gestione e relativa responsabilità illimitata.

La funzione economica tipica svolta dalla S.A.p.A. è quella di consentire il finanziamento dell’impresa da parte di investitori esterni interessati al solo rendimento della partecipazione e non alla gestione sociale. Proprio per questo la S.A.p.A. è una società di capitale regolata in gran parte dalle norme dettate per le Spa. La Sas, invece, resta una società di persone dotata di un ordinamento sociale meno complesso e basato sulla persona dei soci.

Conclusioni

Nella prassi questo modello societario non ha mai avuto grande diffusione, anche per gli ingenti costi di costituzione, se non in pochi rari casi in cui è stata utilizzata in forma di c.d. “cassaforte di famiglia”, cioè quale strumento di tutela del patrimonio aziendale e di gestione del passaggio generazionale dell’azienda medesima.

Più o meno si tratta di formare tanti azionisti con piccole quote evitando la vendita delle stesse e la scalata mediante il rastrellamento di azioni, il tutto al fine di non minare la stabilità del controllo aziendale. Le norme attinenti alla nomina dei nuovi amministratori, difatti, conferiscono la possibilità di porre il veto sulla scelta di nuove figure, se ve ne sono altre in carica.

Questo, per il gruppo dirigente, vuol dire allontanare ogni possibile scalata avversa. I vantaggi della S.A.p.A. sono dati sicuramente dalla possibilità di ottenere finanziamenti, anche emettendo titoli obbligazionari rivolgendosi, così, ai risparmiatori ed evitando prestiti bancari. I soci accomandanti, poi, non corrono rischi in relazione al proprio patrimonio personale.

Gli svantaggi, invece, si presentano per i soci accomandatari i quali non solo possono rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali, ma possono essere soggetti a fallimento per estensione in caso di insolvenza societaria, nonché gli alti costi di costituzione (capitale minimo €. 50.000) Va detto, tuttavia, che il socio accomandatario non necessariamente deve essere una persona fisica, ma anche una società, ed in particolare una S.r.l. il che permetterebbe, entro certi limiti, di mitigare le conseguenze negative in caso di insolvenza

Fonti normative

Artt. 2452-2461 ed in quanto compatibili gli artt. 2325-2451

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...