Quanto costa aprire una Partita IVA?
La partita IVA sta all’imprenditore come il lavoro sta all’impresa. Vediamo nel dettaglio quanto costa aprire una Partita Iva.
- Lavoro dipendente o freelancer: quando aprire la partita IVA?
- Quando aprire la partita IVA?
- Come procedere in merito alla scelta del regime fiscale cui aderire
1. Lavoro dipendente o freelancer: quando aprire la partita IVA?
Nel nostro ordinamento sono previsti due modelli di lavoro: il lavoro alle dipendenze e la libera professione. Il lavoratore subordinato è colui che presta la propria opera professionale alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro che ricambia tramite la retribuzione (art. 2094 cod. civ.).
Il libero professionista detto anche freelancer – per i più avvezzi alla lingua anglofona – è colui che lavora in proprio, prestando la propria opera intellettuale direttamente a favore del proprio cliente. Il libero professionista è tenuto ad avere la partita IVA. Allo stesso obbligo è tenuto il lavoratore autonomo cioè colui il quale svolge un’attività in cui il capitale predomina rispetto alla componente individuale.
La differenza tra libero professionista e lavoratore autonomo – prescindendo da questioni strettamente fiscali - è solo concettuale: si tratta di soggetti che prestano la propria opera senza vincolo di subordinazione. La partita IVA è necessaria anche nel momento in cui si decide di esercitare un’attività imprenditoriale nella forma della ditta individuale. La ditta individuale è una tipologia di impresa che ruota attorno alla figura del titolare della stessa, l'imprenditore, il quale è l'unico responsabile e anche l'unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale.
Solitamente questa forma imprenditoriale si utilizza per attività poco rischiose e che non richiedono un budget elevato per l’avvio in quanto l’imprenditore risponde dei debiti contratti con il proprio patrimonio. Tale forma può essere utile per dar vita ad un’impresa per poi passare a forme societarie che tutelano meglio il patrimonio personale dell’imprenditore.
È luogo comune che fino al raggiungimento di € 5000 non sia necessario avere la p. iva. Nulla di più sbagliato! Il fatturato non è ciò che determina l’obbligo di aprire la partita IVA. Infatti il limite di fatturato si riferisce al lavoratore occasionale cioè colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Ne deriva che sono obbligati ad aprire una partita IVA, indipendentemente dal fatturato, coloro che esercitano un’attività imprenditoriale in modo organizzato, abitualmente ed in modo continuativo. Questi soggetti sono tenuti al versamento di un’imposta indiretta per assolvere gli oneri tributari.
2. Quando aprire la partita IVA?
Modalità e costi di apertura La risposta è semplice: quando si vuol realizzare il proprio sogno lavorativo. La strada non è semplice ma la soddisfazione è grande. Il brocardo latino che recita “homo faber fortunae suae” ben riassume l’idea che spinge un soggetto ad aprire la partita IVA.
Questa operazione che può sembrare semplice, può nascondere alcune insidie, quindi il primo consiglio che mi preme dare è quello di affidarsi ad un professionista del settore fiscale in caso di dubbi.
La partita IVA è l’insieme di 11 cifre che identifica un’impresa o una persona fisica:
- le prime 7 identificano il titolare;
- le successive 3 sono il codice identificativo dell’Agenzia delle Entrate;
- l’ultima cifra funge da controllo (concettualmente non è nulla di diverso dal codice fiscale).
Il sito dell’Agenzia delle Entrate è il sito di riferimento per il download del documento “partita IVA persone fisiche AA9/12” o “partita IVA soggetti diversi dalle persone fisiche AA7/10” indispensabile per l’operazione.
Detto modello dev’essere compilato con:
- dati anagrafici;
- l’indirizzo di residenza;
- il domicilio fiscale aziendale cioè il luogo dove si svolge l’attività;
- il codice fiscale.
Quindi bisogna scegliere il c.d. Codice ATECO, cioè quel codice che identifica il settore di riferimento o meglio l’attività che si andrà a svolgere. Il codice ATECO è indispensabile in caso di adozione del regime forfettario, poiché in base all’attività scelta si utilizzerà un diverso coefficiente di redditività per calcolare il reddito imponibile e i tributi da versare. Il modulo debitamente compilato deve essere consegnato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Detto inoltro documentale può essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite un software che la stessa Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul sito istituzionale. L’apertura della partita IVA è un’operazione priva di costi se fatta in autonomia.
Se preferite essere affiancati da un esperto in materia, considerate un costo medio di € 300 (soldi ben spesi perché non solo non vi farà perder tempo ma anche eviterà errori passibili di sanzione).
3. Come procedere in merito alla scelta del regime fiscale cui aderire
Ad oggi esistono solo due regimi vigenti: forfettario e ordinario. Dal 1° gennaio 2016 l’unico regime agevolato a cui si può accedere è il regime forfettario; resta in essere fino alla sua naturale scadenza il vecchio regime dei minimi. Ma su cosa si basa la scelta tra i regimi forfettario e ordinario?
Quali sono i fattori che determinano l’accesso al regime agevolato? Il limite dei 35 anni di età (previsto per il regime dei minimi) è stato eliminato; per poter accedere al regime fiscale agevolato, ma soprattutto per poterlo mantenere, è essenziale percepire compensi o produrre ricavi che non superino la soglia di € 65.000.
Nel nuovo regime si parla di compensi e ricavi e non di reddito prodotto, proprio perché le spese sostenute dovranno essere detratte ai fini del computo per il raggiungimento della soglia massima. Oltre al limite di ricavato, la legge ha previsto altre cause di esclusione dal regime forfettario.
Sono esclusi dal regime fiscale forfettario:
- le persone fisiche che usufruiscono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti nel territorio italiano; vi sono delle eccezioni: i residenti in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che producono almeno il 75% del reddito in Italia;
- i soggetti che effettuano compravendita di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (d.P.R. 633/1972) o di mezzi di trasporto nuovi (D.L. 331/1993);
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (per intenderci, la ditta individuale); controllano, direttamente o indirettamente, s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Quindi se si rientra nei canoni innanzi descritti si può accedere ad un regime che prevede un’unica imposta sostitutiva pari al 15%.
È previsto uno sconto di un terzo, che porta l’aliquota al 5% per cinque anni, ma solo a determinate condizioni:
- nei tre anni precedenti il soggetto non deve aver svolto attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- l’attività svolta non può essere la prosecuzione di ciò che in precedenza era svolta come attività di lavoro subordinato o autonomo, ad esclusione delle ipotesi in cui la precedente attività si sostanzi nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni (ad esempio, sono salvi i praticanti avvocato abilitati);
- nell’ipotesi in cui si prosegua un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve superate i limiti imposti dalle tabelle ATECO.
L’accesso al regime forfettario porta con sé altre semplificazioni, tanti vantaggi (ad esempio i bonus assunzioni) e soprattutto l’esonero dalla – tanto temuta e ingarbugliata –fatturazione elettronica.
Nell’ipotesi in cui sia necessario utilizzare il regime ordinario, i costi aumentano perché sarà obbligatorio sostenere:
- i costi IRPEF e IRAP;
- i costi IVA calcolata sull’imponibile della singola fattura.
Dulcis in fundo, chi è soggetto al regime ordinario è obbligato alla fatturazione elettronica che va a sostituire i vecchi mezzi di lotta al “nero” come lo spesometro. A conti fatti, le novità introdotte nel 2019 si pongono come obiettivo quello di far ripartire il motore che ha da sempre spinto l’economia del nostro Paese.
Pietro Luigi Stellaccio
Le informazioni fiscali presenti in questo articolo sono state revisionate dai consulenti fiscali di Fiscozen.
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