Responsabilità Amministratore SRL

Proviamo a orientarci nella disciplina delle responsabilità delle SRL. Il principio della responsabilità limitata è davvero assoluto e incondizionato?

In una società a responsabilità limitata (SrL), gli amministratori rispondono in caso di violazione dei doveri di diligenza professionale e degli altri obblighi imposti loro dalla legge e dall’atto costitutivo della società.

La base normativa sulla quale si fonda la disciplina della responsabilità degli amministratori della SrL è l’art. 2476 del codice civile, nel quale si prevedono due “livelli” di responsabilità, a seconda che essa si esplichi nei confronti della società, oppure nei confronti degli altri soci o di terzi, oppure nei confronti dei creditori sociali:

- nei confronti della società, la responsabilità è solidale: pertanto ognuno degli amministratori potrà essere chiamato a rispondere per l’intero ammontare del danno, fatta salva la possibilità di rifarsi sugli altri amministratori. E’ ovvio che il problema della solidarietà si pone soltanto per le società gestite da più persone, viceversa, nelle SrL unipersonali, sarà l’amministratore unico a rispondere delle obbligazioni derivanti dal proprio ruolo;

- nei confronti del singolo socio o terzi: gli amministratori sono responsabili limitatamente ai danni da loro direttamente causati, per dolo o per colpa.

- nei confronti dei creditori sociali, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 378, co.1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza D.Lgs. 14/2019, gli amministratori sono responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, laddove non abbiano adottato idonei sistemi di controllo volti alla tutela del patrimonio sociale, insufficiente al soddisfacimento dei crediti

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1. Il quadro normativo

Come abbiamo detto, quando parliamo di responsabilità degli amministratori della SrL, facciamo prevalentemente riferimento all’art. 2476 del codice civile. L’articolo è stato completamente modificato dalla riforma societaria intervenuta nel 2003, la cui novità sostanziale era costituita dall’introduzione nell’ordinamento italiano di un sistema di controllo da parte dei soci dell’attività di gestione della società. Difatti, il secondo comma della norma in discussione riconosce ai soci il diritto di ricevere informazioni sull’andamento degli affari, di consultare i libri sociali e tutti i documenti riguardanti l’amministrazione della società (anche avvalendosi della consulenza tecnica di professionisti nell’ambito). Ogni socio può promuovere azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore (o degli amministratori), qualora individui che un’azione o omissione da loro prodotta in violazione delle norme imperative di legge o dell’atto costitutivo, abbia prodotto un danno alla società, a terzi o ai soci stessi.

2. L’azione sociale contro gli amministratori della SrL

Quando si individua una violazione da parte degli amministratori, l’art 2476 consente ai soci di promuovere l’azione sociale nei loro confronti, potendo alternativamente agire per via giudiziale oppure per via stragiudiziale.
Dovranno però provare:

- il danno, consistente normalmente in una diminuzione di capitale;

- il nesso di causalità tra l’atto o l’omissione dell’amministratore e il danno procurato.

In caso di gravi irregolarità, inoltre, con la stessa azione è possibile richiedere al giudice di adottare un provvedimento di revoca dalle mansioni, in via cautelare.

Per non essere considerato responsabile, all’amministratore incomberà l’onere di dimostrare:

- di non avere colpa nella violazione degli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo: potrebbe accadere nel caso di un amministratore ignaro della violazione perché subentrato nella gestione della SrL solo in un momento successivo. Tale esempio è valido a meno di mancata osservanza di uno specifico dovere di vigilanza, situazione più complicata in cui l’amministratore, a seconda del caso concreto, potrebbe anche essere considerato colpevole;

- oppure, essendo a conoscenza dell’atto che si stava per compiere, l’amministratore dovrà provare di aver espresso il proprio dissenso.

L’approvazione del bilancio sociale non libera l’amministratore dalla responsabilità, come precisato dall’ultimo comma dell’art. 2476.

Non è tuttavia solo il socio ad avere diritto d’azione: questa, infatti, può essere promossa anche dai creditori, e dalla società stessa.

L’art. 2476 è stato recentemente modificato ad opera del d.lgs n. 14/2019, con l’introduzione del comma 2, gli amministratori rispondono personalmente verso i creditori sociali, per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

L’azione di responsabilità sarà proponibile da parte del creditore laddove il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento della propria pretesa. Questa novità introduce un ipotesi di responsabilità personale a carico degli amministratori di Srl, tale modifica si collega con l’introduzione all’art. 2086 del comma 2, da parte dell’art. 389 co.2 del D.lgs. 14/2019, la società deve adottare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile adeguato al tipo di attività svolta.

E’ altresì previsto un obbligo di attivazione da parte della società, in caso di crisi e perdita aziendale, con adozione di misure idonee per superamento della crisi e recupero della continuità aziendale. L’amministratore dovrà attivarsi in presenza della crisi d’impresa, in caso di assenza delle idonee cautele, l’amministratore potrà essere chiamato a rispondere personalmente con il proprio patrimonio nei confronti di tutti quei creditori sociali che risultino insoddisfatti.

Tuttavia, la società può anche rinunciare all’azione di responsabilità (a meno che tale previsione non sia vietata dall’atto costitutivo). La rinuncia è valida solo qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- deve essere approvata dalla maggioranza dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale;

- non devono opporsi soci per più di un decimo del capitale sociale.

Il comma 5 dell’art. 2476 sottolinea che l’eventuale rinuncia da parte della società non comporta l’impossibilità di agire da parte del singolo socio o del terzo danneggiati, che potranno dunque far valere la propria pretesa in giudizio ed essere risarciti dall’amministratore giudicato colpevole.

La rinuncia dell’azione da parte della società non pregiudica i diritti dei creditori sociali, i quali potranno procedere all’impugnazione della transazione esclusivamente con azione revocatoria ove ne ricorrano i presupposti.

Altre ipotesi in cui l’amministratore può essere chiamato a rispondere anche col proprio patrimonio, si ha nelle Srl unipersonali, ossia formate da un unico socio. In tali casi, il connotato della responsabilità del socio unico limitata al patrimonio conferito, e dunque il fatto che per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il proprio patrimonio, è subordinata ad alcune condizioni: in relazione ai conferimenti ed alla pubblicità presso il Registro Imprese.

Per quanto attiene ai conferimenti la legge prescrive che, qualora ci sia insolvenza della società, per le obbligazioni sociali, come appunto quelle verso i creditori, sorte durante il periodo in cui la quota di partecipazione è appartenuta ad un solo socio, costui risponde per le stesse illimitatamente, qualora non abbia proceduto ai conferimenti previsti dall’art. 2464 c.c..

Più precisamente, quando il capitale sociale (10 mila euro) non sia stato versato per intero in sede di conferimento oppure se non sia stato effettuato il versamento prescritto nei 90 giorni da quando sia venuta meno la pluralità dei soci per mutarsi in unipersonale. In particolare, viene previsto il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese di un’apposita dichiarazione quando l’intera partecipazione appartiene ad un socio o quando muta la persona dell’unico socio stesso, oppure quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci (co. 5).

Le ragioni alla base della disciplina particolare che investe la Srl unipersonale si giustificano per fini informativi a tutela dei terzi, sia per quanto attieni l’integrità del capitale sociale che per gli adempimenti pubblicitari. Per maggiori approfondimenti sul tema dei costi di costituzione e sui conferimenti in denaro delle Srl leggi “Quanto costa aprire una Srl” Per gli obblighi pubblicitari, sono a carico degli amministratori di una Srl unipersonali alcuni adempimenti, la cui inosservanza comporta una responsabilità (illimitata) dell’amministratore.

 

responsabilità amministratore srl

3. I limiti alla responsabilità solidale

La responsabilità solidale, come disciplinata dall’art. 2476 co.1 c.c., prevede che gli amministratori siano solidalmente responsabili, verso la società, per tutti quei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri che sono ad essi imposti dalla legge o atto costitutivo della società.
La responsabilità è esclusa per gli amministratori che dimostrino l’assenza di colpa e, di quelli che essendo a conoscenza del compimento dell’atto, abbiano fatto constare il proprio dissenso.
La responsabilità solidale non sussisterà di fronte alla prova concreta dell’insussistenza o ininfluenza della condotta di taluno degli amministratori nella verificarsi del danno. Si tratta di una responsabilità colpevole e mai oggettiva, ancorata all’elemento soggettivo della colpa.

4. Prescrizione

L’azione di responsabilità è normata dal codice civile all’interno dell’art. 2393, il quale precisa anche i termini di prescrizione:

- L’azione si prescrive scaduti i 5 anni dalla cessazione della carica, oppure dal momento in cui il danno si è scoperto. In questo ultimo caso, il termine però si considera sospeso se l’amministratore abbia dolosamente o colposamente contribuito a nascondere il fatto;

- L’azione dei creditori prescrive entro 5 anni dal manifestarsi dell’insufficienza del patrimonio;

- Si applica l’ordinario termine di prescrizione di 10 anni per le circostanze di responsabilità penale, come in caso di bancarotta e nelle altre fattispecie di reato enucleate dal Codice della crisi Impresa agli artt. 322 e 323.

5. I doveri dell’amministratore

A ben vedere, nessuna disposizione in materia di SRL parla specificatamente di diligenza professionale. L’articolo 2476, infatti, fa un riferimento ampio e onnicomprensivo alla responsabilità derivante da mancata osservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, senza esplicitare alcun riferimento ad altre disposizioni codicistiche. Il concetto di diligenza professionale lo si desume in generale dalla disciplina in materia di mandato e di obbligazioni e, più specificatamente, dalla normativa sulle S.p.A. che, all’art. 2391, impone agli amministratori delle S.p.A. di adempiere ai loro doveri con la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.
I doveri da osservare sono poi individuati dagli articoli successivi del Codice e alle altre leggi fiscali o amministrative inerenti alla materia. 

Di seguito, un elenco a titolo esemplificativo di possibili atti pregiudizievoli per i quali è chiamato a rispondere l’amministratore di una SrL:

  • violazione di obblighi pubblicitari;
  • falsificazione di bilancio;
  • mancato pagamento di oneri fiscali o contributivi;
  • alterazione di scritture contabili.

Con specifico riguardo alle sanzioni tributarie, va ricordata la recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha statuito che delle sanzioni amministrative derivanti da responsabilità fiscale, risponde unicamente la società e non il soggetto che ha posto in essere l’atto o l’omissione vietata.

6. La responsabilità dei soci

La medesima normativa che abbiamo fin qui analizzato, ci spiega anche i casi nei quali sono responsabili soci non amministratori di una SrL.
All’interno del comma 7 dell’ormai noto art. 2476, viene descritta una ipotesi di concorso di responsabilità del socio con l’amministratore, nella circostanza in cui il socio abbia “intenzionalmente” deciso o autorizzato l’atto pregiudizievole. In questo caso, va tenuto in considerazione il peso che il socio ha avuto nella decisione e la capacità di ingerenza che il socio possiede all’interno della struttura della società. Il termine chiave della norma è la natura intenzionale dell’intervento: il socio viene considerato responsabile, qualora sia consapevole che l’atto che decide o autorizza procura un danno alla società o ad altri soci o a terzi. L’intenzionalità del condotta viene individuata nella conoscenza e nella consapevolezza circa la dannosità dell’atto deciso od autorizzato.

Questa previsione normativa si pone in deroga al generale principio della responsabilità limitata del socio, che, ricordiamo, è la caratteristica cardine della SrL. Le società di capitali, infatti, godono della cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta”,  in base alla quale il rischio patrimoniale è limitato - per l’appunto - all’ammontare conferito nella società.
In alcune specifiche circostanze, tuttavia, come in caso di presentazione infedele di dichiarazione dei redditi o di bilanci irregolari, se dimostrato il dolo del socio (e dell’amministratore), questi possono rispondere con il proprio patrimonio personale.

7. La responsabilità degli amministratori in caso di scioglimento e liquidazione della Srl

L’articolo 2486 c.c. disciplina i poteri degli amministratori nell’ipotesi di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, articolo recentemente modificato con l’introduzione dell’art. 378 co.2 del Codice della Crisi d’Impresa.
In presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori della srl conservano il potere di gestire la società, al solo fine della conservazione dell’integrità e del valore del del patrimonio sociale e, sono personalmente e solidamente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, per tutti gli atti ed omissioni compiuti in violazione del dovere di conservazione del patrimonio.
La norma disciplina la responsabilità degli amministratori, in ipotesi differenti dal fallimento, ove unico soggetto legittimato ad avviare azioni di responsabilità è il curatore fallimentare, nell’interesse di tutti i creditori.
Accertata la sussistenza della responsabilità degli amministratori occorrerà determinare la quantificazione del danno patito, quantificabile attraverso l’analisi delle scritture contabili. L’art. 2486 co.3 c.c. disciplina l’ipotesi in cui le scritture contabili siano assenti, ovvero si accerti una irregolarità delle stesse, o per altre ragioni queste non possono essere determinate, il danno verrà liquidato in misura della differenza tra attività e passività accertati in sede fallimentare.

8. Quando l'amministratore risponde con il proprio patrimonio?

Sappiamo che le S.r.l. si contraddistinguono per la loro soggettività giuridica, che le conferisce un’autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che la caratteristica principale di questi enti organizzati sta nel rispondere delle obbligazioni sociali con il solo patrimonio dell’ente stesso, escludendo quello personale dei soci e dell’amministratore.

Per le obbligazioni sociali, pertanto, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tuttavia questa caratteristica, tipica delle società di capitali, subisce nelle Srl alcune eccezioni, ampliate dalla recente riforma.

Abbiamo già visto (sopra, cap. 2), difatti, che il nuovo Codice della Crisi di impresa ha previsto la possibilità che gli amministratori rispondano personalmente verso i creditori sociali, per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Ciò, evidentemente, incide sulla personalità giuridica delle Srl, ossia su quella autonomia patrimoniale perfetta che ne limita la responsabilità verso terzi.

È chiaro che, se in precedenza un aspirante imprenditore intenzionato ad investire un capitale minimo, per l’apertura di una attività, individuava nelle Srl una forma giuridica tale che lo tutelava da eventuali rischi di impresa, con la riforma non sarà più così blindata la sua autonomia patrimoniale. Il che sembra paradossale se si considera che il nuovo codice ha come scopo precipuo proprio quello di tutelare gli imprenditori in difficoltà.

Altre ipotesi in cui l’amministratore può essere chiamato a rispondere anche col proprio patrimonio, si ha nelle Srl unipersonali, ossia formate da un unico socio. In tali casi, il connotato della responsabilità del socio unico limitata al patrimonio conferito, e dunque il fatto che per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il proprio patrimonio, è subordinata ad alcune condizioni: in relazione ai conferimenti ed alla pubblicità presso il Registro Imprese.

Per quanto attiene ai conferimenti la legge prescrive che, qualora ci sia insolvenza della società, per le obbligazioni sociali, come appunto quelle verso i creditori, sorte durante il periodo in cui la quota di partecipazione è appartenuta ad un solo socio, costui risponde per le stesse illimitatamente, qualora non abbia proceduto ai conferimenti previsti dall’art. 2464 c.c..

Più precisamente, quando il capitale sociale (10 mila euro) non sia stato versato per intero in sede di conferimento oppure se non sia stato effettuato il versamento prescritto nei 90 giorni da quando sia venuta meno la pluralità dei soci per mutarsi in unipersonale.

Per maggiori approfondimenti sul tema dei costi di costituzione e sui conferimenti in denaro delle Srl leggi “Quanto costa aprire una Srl” Per gli obblighi pubblicitari, sono a carico degli amministratori di una Srl unipersonali alcuni adempimenti, la cui inosservanza comporta una responsabilità (illimitata) dell’amministratore.

In particolare, viene previsto il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese di un’apposita dichiarazione quando l’intera partecipazione appartiene ad un socio o quando muta la persona dell’unico socio stesso, oppure quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci (co. 5).

Le ragioni alla base della disciplina particolare che investe la Srl unipersonale si giustificano per fini informativi a tutela dei terzi, sia per quanto attieni l’integrità del capitale sociale che per gli adempimenti pubblicitari.

9. NOVITÁ LEGISLATIVE

Sappiamo che le S.r.l. si contraddistinguono per la loro soggettività giuridica, che le conferisce un’autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che la caratteristica principale di questi enti organizzati sta nel rispondere delle obbligazioni sociali con il solo patrimonio dell’ente stesso, escludendo quello personale dei soci e dell’amministratore. Per le obbligazioni sociali, pertanto, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tuttavia questa caratteristica, tipica delle società di capitali, subisce nelle Srl alcune eccezioni, ampliate dalla recente riforma.

Tuttavia i recenti interventi legislativi hanno modificato un po' la situazione, andando, cioè, ad incidere proprio su quella autonomia patrimoniale perfetta delle Srl che limita la responsabilità dei soci e degli amministratori. Vediamo di seguito le novità legislative introdotte che riguardano la figura dell’amministratore della Srl.

1) inosservanza degli obblighi di conservazione integrità del patrimonio Il nuovo Codice della Crisi di impresa ha previsto la possibilità che gli amministratori rispondano personalmente verso i creditori sociali, per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Ciò, evidentemente, va ad incidere proprio su quella caratteristica forma giuridica tipica delle Srl, ossia su quella autonomia patrimoniale perfetta che ne limita la responsabilità verso terzi.

Difatti, l’articolo 378 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recita testualmente “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi” Pertanto, la conseguenza più evidente risulta essere il fatto che, mentre per i soci resta fermo il principio della autonomia patrimoniale perfetta, l’amministratore sarà tenuto a rispondere direttamente di persona, ossia anche con il proprio patrimonio personale, verso i creditori, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente in tal senso.

Certamente, questa, non va intesa come regola generale, bensì come un effetto dovuto alla cattiva conservazione e gestione del patrimonio ovvero dovuto a comportamenti negligenti verso gli impegni societari. È chiaro che, se in precedenza un aspirante imprenditore intenzionato ad investire un capitale minimo, per l’apertura di una attività, individuava nelle Srl una forma giuridica tale che lo tutelava da eventuali rischi di impresa, con la riforma non sarà più così blindata la sua autonomia patrimoniale. Il che sembra paradossale se si considera che il nuovo codice ha come scopo precipuo proprio quello di tutelare gli imprenditori in difficoltà.

2) Dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità Il D.Lgs n°183/2021, ha previsto alcune novità in relazione alla nomina degli amministratori delle società di capitali. L’art. 6 del detto decreto modifica gli articoli 2383 e 2475 del Codice civile, e più precisamente ha previsto che la nomina degli amministratori delle società di capitali, e dunque anche per gli amministratori delle Srl, sia preceduta dalla presentazione di una dichiarazione con la quale si attesti l’assenza, in capo al soggetto che sta per essere nominato, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 - l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, chi ha ricevuto una condanna ad una pena che importi l’interdizione da pubblici uffici, anche se temporanea - del Codice civile ovvero di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire in un momento antecedente alla nomina degli amministratori, e dunque in sede di costituzione per la prima nomina o in seguito all’atto della modifica e nomina di un nuovo amministratore, rivestendo così, tale dichiarazione, il carattere della obbligatorietà.

3) ulteriori novità sulle S.r.l. Di recente, il D.Lgs. del 08/11/2021 n°183, entrato in vigore il 14/12/2021, ha recepito la direttiva europea n°1151/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante la modifica della direttiva (UE) 2017/1132, relativa all’uso ed impiego degli strumenti informatici e processi digitali nel campo del diritto societario. Tra le novità di rilievo va segnalata in questa sede la possibilità di pervenire alla costituzione della società a responsabilità limitata (Srl) e della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) mediante l’atto pubblico informatico Infatti è previsto che, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico.

- Organo di controllo

Merita una breve segnalazione la novità relativa alla nomina dell’organo di controllo o di revisore per le Srl, prevista dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Tale previsione, facoltativa, diventa obbligatoria nei casi in cui nelle Srl siano presenti tali presupposti: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti, ad oggi, ossia totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità. In un primo momento, il D.Lgs. 14/2019 aveva previsto che la nomina dovesse avvenire entro il 16 dicembre 2019, termine poi prorogato più volte, fino a quando il D.L. n.118/2021, convertito con n.147/2021, ha previsto l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

- Cancellazione IRAP

Va segnalato, infine, che la legge di Bilancio del 2022, contrariamente alle aspettative, ha previsto la cancellazione dell’IRAP per i soli imprenditori individuali e professionisti che esercitano attività in forma individuale, escludendo dall’ambito applicativo le società di persone e di capitali che pure in un primo momento sembravano rientrare in tale previsione normativa.

Chiara Aiello, Marco Mosca

Fonti normative

Artt. 2086, 2476, 2486, 2393, 2462, 2463, 2462, 2470 Codice Civile

Legge Fallimentare: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiornato dal D.L. n. 59/2016, e modificato dalla L. n. 232/2016.

Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza D. LGS 12 gennaio 2019, n.14

D. Lgs. 6/2003: Riforma del diritto societario

D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

D.Lgs. del 08/11/2021 n°183

Direttiva europea n°1151/2019

Direttiva (UE) 2017/1132

D. L. n.118/2021 

Legge n.147/2022

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

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