Qual è la pena per il reato di aggiotaggio?
È colpevole di aggiotaggio chiunque, con l’intento di turbare il mercato finanziario, pubblica o comunque divulga notizie non veritiere.
1. Pena per aggiotaggio civilistico
Il codice civile prevede una fattispecie speciale del reato di aggiotaggio comune che viene previsto dal codice penale. L’art. 2637 concerne chiunque diffonda notizie non veritiere, oppure svolge operazioni simulate o altri artifici, che potenzialmente in concreto possano provocare una discreta alterazione del prezzo o di strumenti finanziari non quotati, o di strumenti finanziari per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Inoltre compie aggiotaggio anche chi con uno comportamento come quello appena descritto finisce con l’incidere in modo significativo sulla fiducia e l’affidamento che il pubblico pone della stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Si tratta di un comportamento che quindi incide:
- sui prezzi del mercato;
- sulla fiducia nel mercato.
Ovviamente questo comporta più in generale una lesione alla libera contrattazione e alla concorrenza.
Il Codice Civile prevede la reclusione da uno a cinque anni.
2. Pena per aggiotaggio penalistico
Il reato comune previsto dal codice civile, ovviamente descrive una fattispecie delittuosa similare. Anche in questo caso viene punito chi voglia turbare il mercato interno dei valori e delle merci: deve farlo divulgando notizie false, esagerate, tendenziose, o anche ponendo in essere artifici che comportino un aumento o una diminuzione:
- del prezzo delle merci;
- dei valori ammessi nelle liste di borsa e negoziabili nel pubblico mercato.
Le pene previste per la fattispecie penalistica base sono:
- reclusione fino a tre anni;
- multa da 516 euro o 25.822 euro.
Il reato di aggiotaggio è un reato di pericolo concreto. Basta cioè aver posto in essere determinati comportamenti con dolo, cioè con intenzionalità, e basta che questi comportamenti siano potenzialmente atti a provocare i danni sul mercato previsti dalla legge. Le condotte previste dalla legge sono:
- la diffusione di notizie non vere;
- il porre in essere operazioni simulate o altri artifici.
Queste condotte devono potenzialmente essere in grado di provocare delle alterazioni sul prezzo dei valori presenti sul mercato e quindi sulle negoziazioni.
Qualora poi questo dovesse avvenire realmente, e non solo potenzialmente, se cioè l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori dovessero davvero realizzarsi, le pene sono aumentate.
Inoltre in certi casi ben circoscritti dalla legge penalistica, le pene sono raddoppiate:
- nel caso in cui il fatto è stato commesso da un cittadino italiano per favorire interessi stranieri;
- nel caso in cui dal comportamento delittuoso deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato, oppure se deriva il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene previste dal codice penale si applicano anche se il fatto viene commesso all’estero, ma in danno di valuta nazionale o titoli pubblici italiani.
Qualora sopraggiunga la condanna per aggiotaggio viene anche prevista la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Il dolo previsto perché si configuri il reato di aggiotaggio è un dolo specifico.
Fonti normative
Art. 501 codice penale
Art. 2637 codice civile
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