Come registrare un marchio
Scopriamo come tutelare le nostre creazioni da un punto di vista legale.
- Perché registrare un marchio
- Le opere dell’ingegno
- L’Ufficio Brevetti e Marchi
- Come registrare un marchio o un brevetto nazionale
- Quanto costa registrare un marchio
- Come registrare il marchio comunitario (o Europeo)
- Come registrare il marchio internazionale
La proprietà intellettuale è un’area del diritto composta da norme e princìpi giuridici finalizzati a proteggere le creazioni della mente umana in campo artistico, industriale e scientifico.
La tutela della proprietà intellettuale si concentra quindi sulla protezione delle invenzioni dell’ingegno, dai disegni ai simboli, dalle opere letterarie a quelle artistiche.
Sulla base di quale sia l’oggetto della tutela, la proprietà intellettuale può differenziarsi in:
- proprietà industriale: spesso erroneamente utilizzata quale sinonimo di proprietà intellettuale, questa locuzione indica nello specifico la tutela di brevetti, marchi e segni distintivi;
- copyright (diritto d’autore): questa categoria si riferisce invece alla tutela delle opere artistiche, come disegni architettonici o lavori letterari.
La tutela apprestata dalle norme in tema di proprietà intellettuale è apprezzabile sia sotto il profilo personale che sotto quello patrimoniale.
Dal punto di vista personale, questo tipo di tutela è finalizzata a far sì che l’autore dell’opera sia riconosciuto come tale (scrittore di un libro, inventore di un attrezzo meccanico, etc.), ciò che costituisce per lui un diritto personale ed inalienabile.
Dal punto di vista patrimoniale, invece, la proprietà intellettuale rileva con riferimento allo sfruttamento economico-commerciale dell’opera creata, area, questa, nella piena disponibilità dell’autore che può cedere, ad esempio, diritti d’utilizzo o di sfruttamento della sua invenzione.
1. Perché registrare un marchio
Sebbene non ci siano obblighi di legge che impongano di registrare un marchio, la registrazione garantisce al titolare un diritto di esclusiva sull’utilizzo del marchio medesimo e il conseguente diritto di vietare a terzi l’utilizzo non autorizzato di un marchio identico e/o simile al proprio per prodotti e/o servizi identici e/o affini.
Questo diritto è riconosciuto e sancito dal codice civile e dal codice penale, i quali assicurano la tutela al marchio depositato/registrato e prevedono pene e sanzioni per chi si appropria di un marchio altrui, purché esso sia depositato/registrato. E’ importante sapere, infatti, che la registrazione di un marchio garantisce maggior tutela rispetto ai cosiddetti marchi di fatto (cioè i marchi non registrati) che pur essendo contemplati dal nostro ordinamento, godono di una protezione ridotta rispetto ai marchi registrati e sono certamente più difficili da difendere contro eventuali appropriazioni indebite, dal momento che provarne l’uso (nonché la data di inizio di tale uso) risulta spesso difficoltoso.
Inoltre, un marchio registrato rappresenta per l’azienda una delle forme di comunicazione più immediata e costituisce un rilevante asset aziendale, la cui gestione consente di promuovere la propria attività sul mercato e avere successo.
Esso rappresenta, infatti, un vero e proprio “bene immateriale” per l’azienda titolare che, oltre a poterne inglobare il valore nel proprio patrimonio (brand equity o patrimonio di marca) ne potrà sfruttare il valore commerciale mediante contratti di licenza o cessioni o utilizzare il marchio stesso per ottenere finanziamenti. Ne deriva l’importanza di creare un marchio che sia fortemente distintivo, capace di contenere un messaggio intrinseco che consenta al consumatore di associare un determinato prodotto ad una specifica impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili di imprese concorrenti.
Dunque il deposito e la successiva registrazione di un marchio costituiscono una importante opportunità di sviluppo e accrescimento del patrimonio di un’impresa attraverso la graduale acquisizione di quote di mercato e il consolidamento della propria immagine e reputazione. Si tratta, pertanto, di un piccolo investimento iniziale che talvolta viene sottovalutato, ma che risulta di grande importanza per un’azienda che si affaccia su un mercato ampio e globalizzato in cui “distinguersi” è l’essenza della propria crescita.
Con la registrazione, inoltre, si ha una tutela per 10 anni, rinnovabile all’infinito e si potrà impedire a chiunque di utilizzare, imitare e sfruttare un segno identico o simile al vostro (anche un nome a dominio). Il marchio di un prodotto e/o servizio può divenire sinonimo di grande qualità nella mente dei consumatori ed, in virtù di questo, divenire una risorsa economica per la vostra azienda.
2. Le opere dell’ingegno
Le opere dell’ingegno, un po’ per le loro caratteristiche strutturali, un po’ per il regime normativo cui sono soggette, si dividono in 3 categorie:
- innovazioni tecniche e di design – si tratta di invenzioni, disegni, modelli industriali;
- segni distintivi – sono i marchi, le ditte, le insegne, ma anche le Denominazioni d’Origine e le Indicazioni Geografiche (IGT, DOCG, etc.);
- opere dell’ingegno creativo – a tale categoria appartengono le opere del mondo della cultura e dell’arte, come dipinti, libri, spettacoli teatrali, etc.
3. L’Ufficio Brevetti e Marchi
I meccanismi di difesa della proprietà intellettuale per eccellenza sono quelli della registrazione e brevettazione presso l’Ufficio Marchi e Brevetti dell’opera cui si desidera apprestare tutela (che si tratti di un marchio, un modello, un disegno…).
Le invenzioni ed i modelli di utilità sono oggetto di brevettazione, mentre per i marchi, disegni e modelli si procede a registrazione.
Elemento cardine del sistema di tutela delle opere dell’ingegno è quindi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Si tratta di un Ufficio posto sotto il controllo e la responsabilità del Ministero dello Sviluppo Economico, competente per le attività rilevanti in tema di tutela dell’ingegno.
L’UIBM si occupa delle attività amministrative di brevettazione e registrazione finalizzate alla concessione di diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni dei suoi database sono pubbliche, è possibile accedervi tramite il sito internet dell’Ufficio od anche consultarle fisicamente recandosi presso la sede centrale dell’UIBM sita in Roma.
L’UIBM a livello nazionale è competente per l’intera procedura di registrazione del marchio e, in linea generale, per la concessione di titoli di proprietà intellettuale: esso riceve le richieste in tal senso, controlla la regolarità delle domande sia a livello formale che a livello tecnico e decide, infine, se accettare o rigettare le richieste pervenute.
4. Come registrare un marchio o un brevetto nazionale
Prima di iniziare la procedura per richiedere la registrazione di un brevetto, un marchio o di qualsiasi altra opera dell’ingegno, è bene avere una serie di piccole accortezze, vediamone alcune:
- essere certi che il marchio possegga tutti i requisiti di legge;
- verificare che il nome di dominio corrispondente non sia già utilizzato da altri;
- assicurarsi che il marchio non abbia connotazioni negative (anche all’estero);
- controllare che non esista già un marchio registrato uguale o simile.
Verificati tali aspetti, il metodo più svelto di presentazione della richiesta è senz’altro quello telematico, finalizzato ad effettuare la registrazione del marchio online.
La domanda di registrazione può essere infatti trasmessa direttamente sul sito internet dell’UIBM attraverso I seguenti passaggi:
- Iscrizione presso il portale dell’UIBM;
- Inserimento dati e allegati: Una volta effettuata l’iscrizione, il sito dà la possibilità all’utente di dare impulso alla richiesta. Ha inizio una procedura composta di diversi step in cui l’utente inserisce di volta in volta i dati e gli allegati richiesti dal sito (ad esempio, anagrafica del richiedente, dati rilevanti del marchio o del brevetto, documenti necessari alla domanda, etc.) fino al completamento dell’iter;
- Inoltro domanda: all’esito di questa procedura, la domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio via web dove il richiedente ha dunque la possibilità di completare la trasmissione della richiesta dal proprio computer, senza la necessità di recarsi in alcun Ufficio.
Per chi non abbia dimestichezza con la rete, è possibile provvedere alla presentazione della domanda di registrazione brevetti anche nella maniera classica, per via cartacea.
Per dare impulso a questa procedura è necessario presentare la domanda presso una qualsiasi Camera di Commercio oppure spedirla (con tutti i documenti e gli allegati necessari) con racc. a.r. presso la Sede Centrale dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VIII – Via Molise 19, 00187 - Roma).
Si consiglia in ogni caso di effettuare la registrazione del marchio presso la Camera di Commercio, visto che la pratica dovrà comunque passare dai suoi uffici.
L’UIBM mette a disposizione sul proprio sito web la modulistica utile alla proposizione della domanda, che dovrà essere scaricata e debitamente compilata.
L’intera procedura, dal momento in cui viene inoltrata la domanda fino alla risposta dell’Ufficio circa l’esito delle sue verifiche, non dura di solito meno di 6 mesi.
5. Quanto costa registrare un marchio
È naturale che la registrazione del marchio costi meno a livello nazionale che a livello europeo (o internazionale). Pertanto, qualora non vi siano particolari interessi a registrare il marchio fuori confine, la soluzione limitata all’Italia resta senz’altro la più opportuna, almeno inizialmente.
I costi fissi per la registrazione del marchio sono difatti:
- Euro 34,00 per la tutela di ogni classi di prodotto o servizio;
- Euro 16,00 per la marca da bollo da applicare sulla domanda;
- Euro 40,00 per diritti di segreteria;
- Euro 101,00 per tasse all’UIBM.
Il costo per la registrazione del marchio (al pari del costo per la registrazione del brevetto) in Italia, limitatamente alla parte fissa, si aggira quindi attorno ai 190,00 euro (per i costi nel dettaglio, cfr. tabella ufficiale UIBM.
6. Come registrare il marchio comunitario (o Europeo)
Il marchio comunitario, c.d. MUE (Marchio Unione Europea), conferisce a chi ne sia titolare diritti esclusivi in tutti gli Stati facenti parte dell’Unione ed anche in quelli che dovessero entrarne a far parte solo successivamente alla registrazione del marchi.
Mediante una sola operazione, quindi, si conseguono automaticamente effetti in tutti i paesi dell’Unione.
La procedura per inoltrare la domanda di registrazione è interamente telematica: può essere avviata dal sito internet dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), presso questa pagina.
Il deposito del marchio comunitario ha validità di 10 anni con possibilità di proroga.
Anche a livello comunitario, sono previsti per che il richiedente deve affrontare alla presentazione della sua domanda:
- Euro 900,00 fino a 3 classi di prodotti e/o servizi;
- Euro 150,00 per tutte le classi aggiuntive oltre la terza.
6. Come registrare il marchio internazionale
Il marchio internazionale differisce da quello comunitario anzitutto per l’estensione dell’ambito applicativo: mentre uno spiega i suoi effetti entro i confini europei, l’altro va al di là di tali limiti.
Inoltre, mentre il marchio comunitario dopo la registrazione ha efficacia in tutti gli Stati dell’Unione Europe, il marchio internazionale potrà averla solo negli stati scelti al momento della registrazione.
Condizione necessaria per poter chiedere la registrazione del marchio internazionale è quella di essere già in possesso di un corrispondente marchio nazionale o comunitario.
Il vantaggio di tale strumento è che, attraverso una sola procedura, interamente gestita dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), si può tutelare il proprio marchio nei 97 Stati aderenti all’Unione di Madrid.
L’Unione funziona grazie alla cooperazione degli Uffici interni di tutti gli Stati aderenti. Occorre sottolineare a tale proposito che con il deposito del marchio internazionale non si ha un’unica “tutela mondiale” armonizzata, ma il marchio riceverà protezione in qualità di “marchio nazionale” solo nei singoli Stati indicati nella domanda, questa è la differenza che nella sostanza lo distingue maggiormente dal Marchio comunitario (la cui efficacia si diffonde in modo automatico in tutta la comunità europea).
Proprio per tale ragione, è impossibile prevedere i costi della registrazione del Marchio Internazionale; essi dipenderanno dalla quantità e dalla qualità dei Paesi entro i quali si vuole effettuare la registrazione.
Come detto, il Marchio Internazionale può essere registrato solo da chi sia già in possesso di un marchio nazionale registrato, pertanto la procedura deve essere avviata mediante una domanda da proporre alla Camera di Commercio.
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, sul proprio sito internet, oltre a dare un elenco degli Stati aderenti all’Unione di Madrid, fornisce le indicazioni circa i possibili costi della procedura a seconda degli Stati prescelti
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Marco Mantelli
Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...