L'importanza dell'assistenza legale nei casi di fusioni e acquisizioni
Le fusioni e le acquisizioni sono operazioni straordinarie che comportano il mutamento della società in origine costituita. Sono procedure complesse a formazione progressiva, richiedenti l’adempimento di specifici obblighi imposti dal codice civile, pertanto è necessaria la presenza di un legale in grado di gestire le varie fasi, indirizzando e guidando l’attività degli organi societari.
1. Nozioni generali
La fusione è quell’operazione straordinaria volta a realizzare l’unificazione di due o più società in una sola. Essa può essere attuata in due diversi modi:
- Fusione in senso stretto: costituisce ex novo una società, la quale prende il posto delle società che si fondono;
- Fusione per incorporazione: una società preesistente assorbe una o più altre società.
Con la fusione, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola: la società incorporante o la nuova società che risulta dalla fusione.
L’operazione determina la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei singoli soci in un’unica struttura organizzativa che continua l’attività delle società preesistenti, mentre queste ultime, salvo una nella fusione per incorporazione, si estinguono.
Tuttavia, i rapporti giuridici preesistenti, facenti capo alle singole società, non si estinguono, ma, ai sensi dell’art. 2504-bis, I comma, c.c., proseguono in capo alla nuova società. La dottrina prevalente ritiene che l’istituto si risolva in un fenomeno successorio, assimilabile alla successione universale per causa di morte tra persone fisiche.
Il procedimento di fusione consta di tre fasi essenziali:
1) progetto di fusione: redatto, ex art. 2501-ter c.c., dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione nel quale sono fissate le condizioni e le modalità dell’operazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Esso costituisce il momento centrale e più significativo del procedimento. Il suo contenuto, indicato nell’art. 2501-ter, dev’essere identico per tutte le società partecipanti alla fusione e non è parzialmente modificabile dalle assemblee delle singole società chiamate a pronunciarsi su di essa. Inoltre, la sua pubblicazione delimita i creditori legittimati ad opporsi;
2) delibera di fusione: ai sensi dell’art. 2502 c.c., ciascuna società decide sull’operazione straordinaria, approvando o meno il progetto di fusione. Il codice dispone che l’assemblea possa modificare il progetto nella parte in cui non incide sui diritti dei soci e dei terzi, in tal caso è altresì necessaria l’approvazione da parte di tutte le società partecipanti;
3) atto di fusione: conclude il procedimento, viene stipulato dai legali rappresentanti delle società interessate, in modo tale da attuare le relative delibere assembleari.
Dev’essere sempre redatto per atto pubblico, dev’essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello, eventualmente diverso, della società risultante dalla fusione. Quest’ultimo deposito e la relativa iscrizione non può precedere gli altri, dato che dall’ultima iscrizione decorrono gli effetti della fusione.
Fonti normative
Codice civile: artt. Da 2501-bis a 2506-quater.
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