La fusione societaria: definizione ed effetti

Vediamo nel dettaglio che cosa si intende per fusione societaria e quali sono i suoi effetti sui rapporti di lavoro.

fusione societaria

1. La fusione societaria: Definizione e forme

La fusione di società è una particolare figura giuridica prevista dal diritto societario e per esso dal codice civile che può definirsi, genericamente, come lo strumento attraverso il quale si attua la unificazione, mediante l’integrazione reciproca, di una o più società in un'unica entità giuridica collettiva, di nuova costituzione o preesistenti alle medesime.

Dalla definizione di fusione appare subito evidente che la stessa si presenta sotto una duplice veste. Il codice civile, difatti, regola due forme di fusione le quali possono realizzarsi mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ossia una nuova società, ovvero mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.

Mentre la prima ipotesi determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico e, quindi, un nuovo centro di imputazione di diritti e doveri, nella incorporazione, che più provando a semplificare con un esempio pratico: alla società Alfa, incorporante, va ad unirsi la società Beta, incorporata, la quale, per effetto di tale meccanismo, andrà a fondersi nell’unica entità preesistente, che in questo
caso rappresenta la società Alfa e diventando parte di essa.

2. Effetti della Fusione societaria

2.1 Natura giuridica

Tralasciando l’ipotesi di costituzione di nuova società, che presenta evidentemente elementi di difficoltà minore, stante la creazione di un organismo ex novo con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, maggiori complessità ed elementi degni di interesse presenta, viceversa, l’ipotesi della incorporazione oggetto della presente tematica.

Ritornando un momento all’esempio di sopra, il fatto che la Nondimeno, mentre sul piano pratico la fusione societaria sembra camminare su di una strada priva di scossoni, sul piano della natura e degli effetti giuridici la questione è abbastanza controversa, dovendosi imbattere negli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari sorti nel tempo e rivolti a spiegare la natura e la ratio dell’istituto giuridico in parola.

La giurisprudenza meno recente, chiamata più volte a pronunciarsi sul tema degli effetti della fusione per incorporazione, ha in un primo momento spiegato - sebbene in posizione di contrasto con l’opinione della dottrina prevalente - che il fenomeno della fusione di società per incorporazione determina, automaticamente,:

  • da un lato l’estinzione della società incorporata;
  • dall’altro il subingresso della società incorporante nei rapporti giuridici sostanziali e processuali a quella relativi, alla stregua del meccanismo della successione a titolo Difatti, in base a tale orientamento, come per la successione a titolo universale a causa di morte si prevede, appunto, un fenomeno di subingresso di un soggetto (erede) nella titolarità di un patrimonio di altro soggetto (de cuius – persona defunta –), parimenti nella fusione per incorporazione di società, la incorporante subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi della incorporata, la quale cessa di esistere alla stregua della morte di una persona fisica.

Si tratta della c. d. teoria estintiva, definita da taluni anche “teoria antropomorfica delle persone giuridiche” contrapposta
alla teoria “modificativa” preferita in dottrina, che tende a ridurre il fenomeno ad una modificazione degli atti costitutivi delle società partecipanti.

Secondo la teoria estintiva, quindi, si produce, così, un effetto interdipendente dato dalla estinzione-sostituzione; estinzione della società incorporata (o delle società incorporate, se più di una) e contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta, dunque, il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici riguardanti i soggetti incorporati.

Proseguendo nell’esempio citato, la società Alfa, incorporante, subentra nei rapporti giuridici, attivi e passivi, della società Beta incorporata, sostituendosi in tal modo nei rapporti coi terzi. Pertanto, la società che risulta dalla fusione, ovvero la incorporante, assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, subentrando in tutti i rapporti, anche processuali, antecedenti alla fusione medesima.

Tuttavia questa tesi – sorta in un periodo in cui l’assenza di discipline specifiche sull’argomento determinava l’esigenza di spiegare il fenomeno attraverso meccanismi di interpretazione analogica – tende a prestare il fianco a qualche obiezione a seguito dell’evoluzione normativa e legislativa accompagnati, altresì, da un nuovo e diverso arresto giurisprudenziale delle S. U. della Corte di Cassazione, la quale si è avvicinata alle posizioni della dottrina più recente. Orbene, quest’ultima, con una ordinanza di qualche anno fa, ha contraddetto la tradizionale interpretazione né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritetica, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, secondo uno schema evolutivo-modificativo dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur se in una nuovo assetto organizzativo.

Tale decisione si basa sui mutamenti legislativi dei primi anni 2000, che hanno modificato le norme in tema di effetti della fusione (in particolare con l’introduzione dell’art. 2504bis c.c.), laddove sono scomparsi i riferimenti alla “estinzione” delle società interessate alla fusione, per lasciare il posto al concetto di “società partecipanti” e di “prosecuzione” disponendo, appunto, che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

I nuovi dati normativi, dunque, sembrano ormai rafforzare la teoria modificativa abbandonando, a questo punto, la tesi.

2.2 Effetti sui rapporti di lavoro

Con riguardo alla sorte dei rapporti di lavoro in corso, al momento della fusione per incorporazione, bisogna ancora una volta affidarsi al codice civile che se ne occupa allorquando regola gli effetti della cessione di azienda.

Difatti, in caso di trasferimento d’azienda – compresa l’ipotesi di fusione per incorporazione – il rapporto di lavoro continua con il cessionario (cioè, con la società beneficiaria dell’acquisto o, nel caso di fusione, con la società incorporante), e, dunque, attraverso un congegno di automatica prosecuzione del rapporto.

Più precisamente, per trasferimento di azienda si intende ogni operazione che determina il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, ossia, in parole semplici, ogni qual volta ci sia un “passaggio di consegne” tra un organismo preesistente a quello nuovo, sia nella ipotesi di cessione che in quella di fusione.

In sostanza, trattasi dello stesso meccanismo di “subentro” esaminato sopra al paragrafo 1. Pertanto, sia che si voglia spiegare il fenomeno in base alla Nondimeno, non solo il lavoratore conserva tutti i propri diritti maturati con la precedente azienda (trasferita o incorporata), ma, proprio a rafforzare la sua posizione, cedente/cessionario o incorporante/incorporata rimangono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vanta al momento del trasferimento.

La legge statuisce altresì che il cessionario o l’impresa incorporante è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento e fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario.

In quest’ultimo caso, precisa espressamente il dato normativo in esame, l’effetto di sostituzione può avvenire
solo tra contratti collettivi del medesimo livello
. Resta salva la facoltà per il lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni, con gli effetti del recesso per giusta causa, qualora le condizioni di lavoro subiscano una sostanziale

3. Atto di fusione e decorrenza degli effetti

Quanto alle modalità di costituzione, la fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può, per ovvi motivi, precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. Quanto alla decorrenza degli effetti della fusione, abbiamo detto che l’effetto principale è dato dal subentro della società risultante dalla fusione ovvero dalla società incorporante, nelle ipotesi di incorporazione, nei rapporti attivi e passivi in essere.

Dunque, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Orbene, la fusione ha effetto quando siano state adempiute tutte le formalità pubblicitarie a seguito delle iscrizioni prescritte. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Fonti normative

Codice civile: articoli 2501 e seguenti; articoli 2112 e 2119;
D. lgs. 17 gennaio 2003;
Cass. Civ. n°7704/96; n°22236/04; n°16368/04;
n°16194/05; n°14526/06 n°2637/06 S.U.; n°3695/07;
4533/18;
Dottrina: F. Galgano; G. Ferri; C. Santagata; F. M. Sbarbaro

 

Avv. Marco Mosca

 

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