S.A.S. La Società in Accomandita Semplice
S.A.S. - la Società in Accomandita Semplice, è un tipo di società di persone che si costituisce quando dei soci investono dei capitali mettendoli a disposizione per l’attività dell’impresa, ma non vogliono assumersene i rischi.
- Che cos’è una SAS?
- Costituzione e scioglimento di una S.A.S.
- S.A.S. - Amministrazione, rappresentanza e trasferimento delle quote sociali
- La società in accomandita irregolare
- Fonti normative
1. Che cos’è una SAS?
S.A.S. - La Società in Accomandita Semplice, è un tipo di società di persone che si costituisce quando dei soci investono dei capitali mettendoli a disposizione per l’attività dell’impresa, ma non vogliono assumersene i rischi. Questo tipo di società, è un’unione tra la società di persone e quella di capitale, poiché si caratterizza per la presenza di due distinte categorie di soci: i soci accomandanti, cioè i finanziatori, i quali affidano i loro capitali e l’amministrazione all’altra figura di soci accomandatari, i quali, quindi, partecipano in modo attivo alla gestione dell’impresa.
2. S.A.S. - Costituzione e scioglimento
Come ogni società, anche quella in accomandita semplice si costituisce mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.
Deve essere redatto l’Atto costitutivo e lo Statuto, in cui devono essere indicati:
- la ragione sociale con il nome di almeno uno dei soci accomandatari;
- la sede della società;
- le generalità di entrambe le tipologie di soci;
- le quote di capitale;
- i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite.
Ai fini della sua costituzione, vi è il divieto assoluto di includere il nome degli accomandanti nella ragione sociale.
Per quanto riguarda lo scioglimento invece, oltre alle norme previste per la società in nome collettivo, avviene nell’ipotesi in cui vengano a mancare, per più di sei mesi, i soci accomandatari, cioè gli amministratori della società.
Nessun socio accomandatario può svolgere un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio accomandatario o amministratore nella società in nome collettivo in un’altra società concorrente. L’attività concorrenziale potrà essere svolta, solo se c’è il consenso scritto degli altri soci accomandatari.
3. S.A.S. - Amministrazione, rappresentanza e trasferimento delle quote sociali
Il potere di amministrare la società, è affidato in modo esclusivo ai soci accomandatari, mentre i soci accomandanti non possono compire alcun tipo di atto di amministrazione, né trattare né concludere affari in nome o per conto della società, se non grazie a procure speciali affidate per singoli affari.
In caso di contravvenzione essi assumono la piena responsabilità verso i terzi per tutte le obbligazioni e possono essere anche esclusi dalla società.
- Per quanto riguarda il trasferimento delle quote degli accomandatari si applicano i principi generali vigenti in materia di società in nome collettivo.
- Per quanto riguarda il trasferimento delle quote degli accomandanti la loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte (mortis causa), senza il consenso dei soci superstiti, oppure, in caso di trasferimento tra vivi (inter vivos), si necessita il consenso della maggioranza che viene calcolata in base al capitale sottoscritto senza distinguere le due categorie di soci.
4. La società in accomandita irregolare
Questa ipotesi avviene quando l’Atto Costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.
L’omessa registrazione non impedisce la nascita della società, semplicemente fino a quando non verrà regolarmente iscritta ai rapporti tra la società e i terzi vengono applicate le disposizioni relative alla società in nome collettivo irregolare (art. 2297 CC).
Fonti normative
- Art. 2313, comma 1 CC;
- Art. 2314, comma 1 CC;
- Art. 2318, comma 1 CC;
- Art. 2320, comma 1 CC;
- Art. 2323, comma 1 CC;
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