Cos'è il concordato fallimentare?
Il concordato fallimentare è un modo con cui si può chiudere la procedura fallimentare mediante l’accollo dei debiti da parte di un terzo assuntore.
La proposta di concordato fallimentare può essere presentata da:
- uno o più creditori;
- un terzo;
- lo stesso fallito.
In realtà per quanto riguarda il fallito, è più corretto dire che la legge fallimentare stabilisce che può presentare domanda di concordato solo dopo che sia decorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e sempre che non siano decorso due anni dal decredto che rende esecutivo lo stato passivo.
1. Come funziona il concordato fallimentare?
Nella proposta di concordato fallimentare ci può essere:
- la suddivisione in classi dei creditori, in base alla omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici (se per esempio siano creditori privilegiati o no);
- la previsione di trattamenti differenziati per i creditori che appartengono a classi diverse, a patto che sia indicata la ragione per la quale sussiste un trattamento differenziato;
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in ogni forma, anche, ad esempio, con operazioni come l’accollo o la cessione dei beni.
La proposta deve essere presentata con ricorso al giudice delegato, che acquisisce il parere del curatore, con riguardo in particolare ai risultati presumibili della liquidazione e delle garanzie offerte. Una volta acquisito il parere, la proposta dovrà essere comunicata da parte del curatore ai creditori affinché esprimano il loro voto. In assenza di risposta, questo sarà ritenuto automaticamente favorevole. Qualora uno o più creditori fossero contrari, potranno esprimere il loro dissenso facendolo pervenire in cancelleria nel termine fissato dal giudice delegato.
Può accadere che pervengano più proposte di concordato fallimentare: in questo caso prima che il giudice delegato ordini al curatore la comunicazione ai creditori, il comitato dei creditori deve scegliere quale proposta debba essere sottoposta all’attenzione dei creditori per l’approvazione.
Fermo restando che, su richiesta del curatore, nonostante la decisione del comitato dei creditori, il giudice delegato può comunque ordinare che vengano comunicate ai creditori anche le altre proposte. In questo caso si considera approvata la proposta che ha avuto il maggior numero di voti favorevoli o, qualora ci fosse una situazione di parità, la proposta che sia sta presentata per prima.
Le comunicazioni si possono fare complicate qualora vi sia un numero notevole di destinatari, cioè qualora vi siano molti creditori. In questo caso il curatore può sostituire le comunicazioni singole, con la pubblicazione del testo integrale della proposta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
2. Chi vota la proposta di concordato fallimentare?
La proposta di concordato fallimentare può intervenire o prima o dopo che venga reso esecutivo lo stato passivo.
- prima che lo stato passivo sia reso esecutivo
in questo caso possono votare la proposta i creditori così come risultano dall’elenco provvisorio che è stato predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato
- dopo che lo stato passivo sia reso esecutivo
se viene presentato in questo momento il concordato fallimentare, possono votare i creditori che sono elencati nello stato passivo. Fermo restando che hanno diritto al voto anche i creditori che siano ammessi provvisoriamente o con riserva.
Qualora ci siano creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a favore dei quali è previsto, nella proposta di concordato, il pagamento integrale, questi non hanno diritto al voto. Possono, altresì decidere di votare previa rinuncia al diritto di prelazione. La rinuncia, che può essere totale o parziale e che li rende assimilabili ai creditori chirografari, ha effetto solo ai fini del concordato.
3. Approvazione del concordato fallimentare
La proposta di concordato si considera approvata se viene votata da un numero di creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Nel caso di classi di creditori con trattamenti differenziati, il concordato viene approvato se la maggioranza si verifica anche nel maggior numero di classi.
Una volta decorso il termine per esprimere il proprio voto, sta al curatore presentare una relazione sull’esito finale al giudice delegato della procedura, il quale, in caso di approvazione, ordina a sua volta al curatore di darne comunicazione:
- al proponente affinché possa chiederne l’omologazione;
- ai creditori dissenzienti;
- al fallito.
4. Opposizione, omologazione ed esecuzione
Dopo le comunicazioni di rito circa l’esito delle votazioni, possono anche essere proposte delle opposizioni, in assenza delle quali il concordato viene omologato.
In ogni caso sia le opposizioni che la richiesta di omologazione devono essere presentate con ricorso al Tribunale.
4.1 Opposizioni
Qualora vengano presentate opposizioni, il Tribunale deve assumere i mezzi istruttori che siano richiesti dalle parti o disposti di ufficio.
4.2 Omologazione
Il Tribunale può decidere per l’omologazione del concordato fallimentare anche qualora un creditore che appartenga ad una classe dissenziente abbia contestato la convenienza della proposta: questo può accadere se il Tribunale ritenga che il creditore possa essere comunque soddisfatto con il concordato in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili.
In ogni caso il Tribunale procede all’omologazione del concordato con decreto motivato ogni volta che non siano proposte opposizioni e che sia verificata la regolarità della procedura e delle votazioni.
Non appena il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore ha il compito di rendere il conto della gestione.
Il Tribunale a questo punto può dichiarare chiuso il fallimento con decreto.
Il concordato fallimentare, una volta omologato, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento: questo vuol dire che lo è anche per quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Questi ultimi però non godono delle garanzie date dai terzi in base al concordato.
È importante sottolineare che i creditori conservano comunque la loro azione riferito al loro credito per intero, contro i co-obbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Ovviamente una volta che il concordato sia stato definitivamente omologato, deve essere eseguito: spetta al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori sorvegliarne la completa e corretta esecuzione.
Durante l’esecuzione del concordato può accadere che il proponente non adempia regolarmente agli obblighi previsti dal concordato o le garanzie promesse non vengono costituite: in questo caso i creditori possono chiederne la risoluzione.
Qualora intervenga una sentenza che sancisca la risoluzione del concordato, essa riapre anche la procedura di fallimento.
Fonti normative
R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, cd. Legge Fallimentare, artt. 124-141 e ss.
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