Come funziona il contratto di factoring?
Il contratto di factoring è un contratto di cessione di crediti presenti e futuri che derivano da un’attività imprenditoriale.
Per spiegare meglio il funzionamento e essere più precisi con questo tipo di contratto, di derivazione anglosassone, un imprenditore può decidere di assumere l’impegno di cedere i crediti della sua attività, sia quelli presenti, che quelli futuri, ad un altro soggetto. Quest’ultimo prende il nome di factor e in cambio, a parte il corrispettivo di una commissione, può assumere su di sé ulteriori obblighi. Come ad esempio l’obbligo di effettuare attività di contabilizzazione o gestione o riscossione dei crediti stessi.
1. Perché stipulare un contratto di factoring?
La cessione dei crediti attuali e futuri dell’attività imprenditoriale spesso e volentieri è solo un modo per l’imprenditore di ottenere un finanziamento. Infatti spesso il factor concede all’impresa, in cambio della gestione dei crediti, un’anticipazione sul loro ammontare, che altro non è se non un vero e proprio finanziamento.
Il rischio connesso alla mancata riscossione dei crediti è un problema molto grave che affligge le imprese, soprattutto se si tratta di PMI.
Inoltre si tratta di una problematica molto sentita soprattutto per le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, a causa delle tempistiche lunghissime con cui quest’ultima paga.
In questo modo, a maggior ragione se si tratta di un contratto di factoring pro soluto, l’imprenditore può essere certo di non perdere il valore dei suoi crediti.
2. I soggetti del contratto di factoring
Sono tre i soggetti coinvolti in un accordo di factoring.
1 - Imprenditore
L’imprenditore creditore che cede il suo pacchetto di crediti ad un altro soggetto, in cambio di servizi di gestione degli stessi, ma più spesso in cambio di un finanziamento sotto forma di anticipazione dei crediti stessi.
2 - Factor
Il factor è la società o comunque il soggetto specializzato che assume l’obbligo di gestire i crediti presenti e futuri di un’impresa, o una parte di essi, in cambio di un corrispettivo, che costituisce liquidità per l’imprenditore
3 - Debitore
In realtà si dovrebbe parlare al plurale di debitori, perché si tratta di tutti i soggetti nei cui confronti l’imprenditore vanta un credito collegato alla sua attività, o una parte di essi, a seconda dell’accordo tra imprenditore e factor.
3. Le clausole del factoring
Il contratto di factoring può contenere due diverse clausole collegate ai crediti.
Infatti la cessione dei crediti può avvenire:
- pro soluto
Con la clausola pro soluto, la società che fa factoring assume su di sé il rischio del mancato adempimento del debitore. Questo vuol dire che non importa se il debitore pagherà o meno, il factor comunque dovrà rispettare gli obblighi economici e non solo che ha assunto.
- pro solvendo
Con la clausola pro solvendo, il rischio di una eventuale insolvenza da parte del debitore resta in capo al creditore originale, cioè in capo all’imprenditore. Questo vuol dire che qualora il debitore non paghi, il factor può chiedere indietro quanto ha corrisposto all’imprenditore al momento della stipula.
Fonti normative
Legge 21 febbraio 1991 n. 52, Disciplina della cessione dei crediti di impresa
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