Ricorso al TAR. Tempi, Costi, Termini, Novita’ legislative
La sigla TAR sta per Tribunale Amministrativo Regionale, il tribunale amministrativo di primo grado. Un atto amministrativo può essere impugnato in via giurisdizionale sia davanti al TAR o al Consiglio di Stato, sia in via amministrativa per mezzo di ricorso gerarchico o ricorso al Capo dello Stato. Vediamo quando e come si può ricorrere al TAR e quanto costa.
1. Il ricorso amministrativo innanzi al TAR
Il processo amministrativo ha inizio per mezzo della notifica di un ricorso presso il TAR, il quale è l'atto introduttivo per definizione.
Il ricorso, infatti, contiene al suo interno i motivi per cui si richiede l'annullamento, la modifica o la revoca di un atto della Pubblica Amministrazione, il quale deve essere notificato alla controparte nel termine di 60 giorni dall'atto che si intende impugnare.
Se queste tempistiche non vengono rispettate e la notifica non avviene né nei confronti della controparte, né tantomeno nei confronti di altri interessati, il ricorso è inammissibile.
Un altro termine da rispettare è quello per cui una volta notificato, il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla data dell'ultima notifica e, se questo non avviene, il ricorso è viziato dall'improcedibilità.
Per altro, i motivi in diritto che stanno alla base dell'impugnazione, devono essere validi ed effettivi se non si vuole rischiare che l'atto sia viziato da nullità. È data poi la possibilità al ricorrente di avvalersi dei così detti “motivi aggiunti”, dal momento in cui egli venga a conoscenza di informazioni che non poteva conoscere precedentemente.
Infine, il ricorso deve anche contenere al suo interno l'istanza di discussione, la quale può essere depositata contestualmente al ricorso, oppure fino ai due anni successivi al deposito stesso.
Una volta poi che il Tribunale avrà avuto conoscenza del ricorso, il cancelliere formerà il fascicolo e lo sottoporrà al Presidente del TAR, il quale entro 20 giorni fisserà l'udienza. A questo punto, sarà data la possibilità alle parti di presentare documenti fino a 20 giorni prima della data di udienza e memorie fino a 10 giorni prima della discussione in sede di prima udienza.
2. Costo e tempistiche per il ricorso al TAR
Rispondere a queste domande non è mai semplice, anche perché ogni causa è caratterizzata da diverse tempistiche e più o meno sormontabili difficoltà.
Per quel che concerne i costi da sostenere, facendo un esempio pratico relativo al ricorso contro una bocciatura scolastica o a quella di un concorso.
Le spese da sostenere non sono solo ovviamente quelle relative al ricorso in sé, ma anche quelle degli onorari degli avvocati: una consulenza infatti potrà costare dagli 80 ai 150 euro a seconda del professionista a cui ci si rivolge.
L'onorario però comprenderà anche una serie di attività successive tra le quali si trovano: la redazione del ricorso stesso, le discussioni in udienza, lo studio dei documenti, ecc. Si conti anche che, il deposito del ricorso ha un suo costo, quindi per l'intera procedura si deve preventivare che il costo potrebbe aggirarsi intorno ai 2500 euro.
I termini per il ricorso al tar sono molto importanti per tutte le cause legali e vanno categoricamente rispettati.
Le tempistiche, possono poi essere molto lunghe (non è raro che le cause pendenti davanti al TAR possano durare anche anni).
3. Gratuito patrocinio e ricorso al TAR
Stante quanto detto sopra, è chiaro che anche coloro che non appartengono ai ceti più abbienti abbiano diritto di fare un ricorso al TAR se si sentono lesi in un loro diritto.
In questo caso, è opportuno rivolgersi ad un avvocato amministrativista con il quale sarà possibile inoltrare un'istanza di gratuito patrocinio al consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, il quale non potrà rigettare la richiesta se si dimostra che il limite di reddito annuale non supera la somma di € 10.628,16.
Una volta che, il consiglio abbia accertato la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza del gratuito patrocinio (anche tramite specifiche richieste all'agenzia delle entrate), procederà ad ammettere il soggetto in questione al gratuito patrocinio dello Stato.
4. Il ricorso senza avvocato amministrativista
Il processo amministrativo si è evoluto ed è diventato telematico. In questo modo, il cittadino è più agevolato se volesse ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale senza il sussidio di un avvocato. Adesso il ricorso può essere inoltrato tramite la modulistica dei mini URP (il diminutivo viene utilizzato per le sue funzioni limitate solo a questo), che altro non sono che sportelli per il cittadino istituiti presso ogni TAR e sede del Consiglio di Stato.
Le materie per cui un cittadino è legittimato a presiedere da solo alle udienze innanzi al TAR, sono quelle riguardanti la trasparenza amministrativa (ivi compresa l'accesso agli atti) nonché le controversie elettorali.
Si può però usufruire solo nel caso in cui il cittadino non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e solo se il ricorso viene depositato direttamente al mini URP, che si occuperà della scansione.
5. Modello per il ricorso al Tar
Riportiamo di seguito un esempio di Modello per il ricorso al TAR:
Ricorso al Tar per l'annullamento di atti amministrativi (rito ordinario)
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL .....
RICORSO
proposto da ....., con il seguente codice fiscale ....., rappresentat..... e difes....., giusta procura speciale a margine del presente ricorso, da avvocat....., presso il cui studio è elettivamente domiciliat....., in ....., via ....., n. .....;
Contro
Ministero de.....,
- in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in ....., via ....., n. .....;
oppure
- ....., in persona del legale rappresentante in carica, avente sede in ....., via ....., n. .....;
e nei confronti di
....., residente in ....., via ....., n. .....;
per l'annullamento
Fatto
..............
Diritto
A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:
1. Sussiste la giurisdizione del giudice adito, in quanto .....
2. Sussiste la competenza del giudice adito, in quanto .....
3. Il ricorso è tempestivo, in quanto .....
4. Sussiste la legittimazione del ricorrente a impugnare gli atti, in quanto .....
5. Sussiste l'interesse dell'istante al ricorso, in quanto .....
B) NEL MERITO:
I..... provvedimenti..... che si impugna..... va..... ritenuto..... illegittimo.... per i seguenti motivi in diritto.
1. «Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. ....., della Costituzione», in quanto......
2. «Violazione di legge, e in particolare, dell'art. ....., della legge .....», in quanto .....
3. «Violazione di legge e, in particolare, dell'art. ....., del regolamento .....», in quanto .....
4. «Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 (omesso avviso dell'avvio del procedimento)», in quanto .....
5. «Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 (mancanza o insufficienza della motivazione)», in quanto ......
6. «Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. ....., per incompetenza dell'autorità emanante», in quanto .....
7. «Eccesso di potere per .....» in quanto .....
8. «Vizio di merito e, in particolare .....», in quanto .....;
C) I suindicati motivi di ricorso devono intendersi graduati secondo il seguente ordine di importanza, in base al quale se ne chiede l'esame e l'accoglimento:
in via principale i..... motivi..... n. .....;
in via subordinata i..... motivi..... n. .....
D) Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.
E) In via istruttoria si chiede che il giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento e, in particolare, i seguenti atti e documenti, non in possesso del ricorrente:
.....
F) In via istruttoria si chiede che il giudice assuma i seguenti mezzi di prova:
.....
G) Si allegano i seguenti atti:
- copia del provvedimento impugnato;
- istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
- nota spesa e parcella del difensore;
- documenti di cui il ricorrente intende avvalersi in giudizio: ......
P.Q.M.
Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Avv. ..... (L'avvocato con procura speciale)
INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ..... e il seguente recapito di fax ..... dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.
..... (Il difensore)
- DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia per la quale il contributo dovuto è di euro 650.
oppure
- DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di materia per la quale il contributo dovuto è di euro 300, e in particolare di ricorso in materia di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato.
oppure
- DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di materia per la quale il contributo dovuto è di euro 325, e in particolare di ricorso in materia di rapporto di pubblico impiego.
oppure
- DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, c. 6, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente processo è esente dal contributo unificato ai sensi degli artt. 13, c. 3 e 6-bis e 9, c. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, trattandosi di contenzioso in materia di rapporto di pubblico impiego, in cui il reddito dell'istante non supera i limiti di cui al citato art. 9, c. 1-bis e in particolare non è superiore a 31.884,48. A tal fine:
- allega l'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.
oppure
- dichiara, ai sensi dell'art. 79, co. 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e dell'art. 46, co. 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sussistono le condizioni di reddito previste per l'ammissione, avendo il richiedente un reddito imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, pari a euro ......
[_] AL PRESIDENTE DEL TAR
ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI
Sussistono ragioni di urgenza in quanto .....
Pertanto, si chiede che il Presidente del Tar voglia abbreviare il termine per la fissazione dell'udienza con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.
....., li .....
Avv. ..... (Il difensore)
Il Presidente del Tar
vista l'istanza che precede di abbreviazione dei termini;
visto l'art. 53 c.p.a.;
ritenuta giustificata la domanda di abbreviazione, in quanto .....;
dispone
la riduzione a metà del termine per la fissazione dell'udienza;
sono conseguentemente ridotti a metà i termini per la costituzione, il deposito di documenti, memorie e repliche per l'udienza;
manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante, che ne curerà la notificazione all'amministrazione intimata e ai controinteressati.
Roma, li .....
..... (Il Presidente del Tar)
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza di ....., io sottoscritto, ufficiale giudiziario, ho notificato il su esteso decreto di abbreviazione dei termini a .....
Ricorso al T.A.R. Novita’ legislative
Com’è noto il ricorso al T.A.R. è l’atto introduttivo del processo di primo grado nella giustizia amministrativa. Il giudizio dinnanzi al T.A.R. (tribunale amministrativo regionale), infatti, si configura come giudizio di primo grado nell’ambito della materia della giustizia amministrativa e ha ad oggetto le controversie nelle quali il privato cittadino intende vantare nei riguardi della pubblica amministrazione delle posizioni qualificabili in termini di interessi legittimo o, nelle ipotesi tassative previste dalla legge, anche di diritto soggettivo.
Orbene, la legislazione di riferimento ha subito nel corso del tempo molteplici interventi integrativi e modificativi, non ultimo in tempi recentissimi con provvedimenti datati 2021 e 2022. Di seguito si indicheranno sinteticamente le novità di maggior spicco, conseguenti alla conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 con legge 6 agosto 2021 n. 113 ed ulteriori interventi legislativi oltre che correlati arresti giurisprudenziali volti a condurre ad una semplificazione e velocizzazione dei processi amministrativi, oltre agli ulteriori corollari in termini di costi.
Una prima innovazione ha riguardato l’introduzione nel corpo del decreto legislativo 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) dell’articolo 72-bis, il quale regolamenta de ipotesi in cui l’organo deliberante debba decidere in merito a ricorsi i quali si caratterizzino per l’immediata possibilità di definizione.
In tale situazione il presidente T.A.R. deve provvedere alla fissazione della prima trattazione alla prima camera di consiglio che sia successiva al ventesimo giorno seguente al perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notifica oltre che al decimo giorno decorrente dal deposito del ricorso. Alle parti è concessa facoltà di presentare memorie ovvero produrre documenti sino a due giorni prima della data fissata per l’udienza.
Il testo normativo esclude che possa essere chiesto il rinvio della trattazione della causa se non per motivi del tutto eccezionali ed anche allorquando esso fosse concesso non potrà, comunque, essere procrastinato oltre la prima successiva data utile (fissata per legge) per lo svolgimento della camera di consiglio. In proposito si distinguono due ipotesi. Può accadere, infatti, innanzitutto, che sia possibile definire la causa in rito.
Ove ciò si verifichi e non siano proposte eccezioni di parte, il collegio giudicante sottopone la questione direttamente alle parti, salvo il caso in cui la particolare complessità della stessa richieda la necessità di un rinvio di non oltre venti giorni al fine di consentire alle parti di presentare memorie al riguardo. Alla scadenza del termine da ultimo richiamato la causa viene decisa e ciò senza che sia necessariamente fissata una nuova seduta in camera di consiglio.
Ove, al contrario, occorra procedere ad una disamina del merito della controversia il collegio provvede a fissare a tal scopo con ordinanza la data dell’udienza pubblica. Sembra opportuno precisare che in ogni caso la sentenza relativa alla decisione assunta è adottata in forma semplificata. Del tutto palese si manifesta, d’altronde, la ratio di semplificazione che si colloca alla base della disposizione di nuova introduzione.
Ulteriore modifica di recentissima approvazione concerne l’art. 73 del Codice del Processo Amministrativo (di seguito solo c.p.a.) – rubricato “Udienza di discussione” - ha avuto ad oggetto l’introduzione di un comma 1-bis che esclude categoricamente che possa essere disposta, su istanza o d’ufficio, la cancellazione della causa dal ruolo. Anche in tale situazione il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo ed esclusivamente per motivi eccezionali, che devono essere puntualmente riportati nel verbale d’udienza o, qualora pronunciato fuori udienza, nel decreto presidenziale dispositivo del rinvio.
Ancora, viene modificata la disciplina inerente all’interruzione del processo laddove, in seguito al richiamo alla disciplina prevista sul punto dal codice di procedura civile, il comma 2 dell’art. 79 c.p.a. impone che essa sia immediatamente dichiarata dal presidente del collegio con decreto, che la segreteria avrà poi cura di comunicare alle parti costituite. L’aggiunta di un comma 3-bis al successivo art. 80 c.p.a., invece, prevede la possibilità per il presidente di disporre un’istruttoria ad hoc al fine di accertare la persistenza delle motivazioni che hanno condotto alla dichiarazione di interruzione (o sospensione) del processo.
L’udienza per tali adempimenti è fissata trascorsi minimo tre mesi dalla data in cui si considerano cessate tali cause. Assoggettata a revisione in punto di disciplina è stata, altresì, la prima parte dell’art. 82 c.p.a. in merito all’accertamento della perenzione dei ricorsi ultraquinquiennali, per i quali è previsto che decorso il termine di cinque anni dalla data della presentazione del ricorso la segreteria deve comunicare alle parti costituite avviso di fissazione di nuova udienza, la quale dovrà essere celebrata entro centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata su istanza della parte che ha a suo tempo presentato il ricorso. In difetto di presentazione dell’istanza dalla parte ad essa legittimata il ricorso è dichiarato definitivamente perento. Gli interventi modificativi avuto ad oggetto anche lo smaltimento degli arretrati. Infatti, all’art. 87 c.p.a. è stato aggiunto un comma 4-bis il quale dispone che le udienze che si svolgano con tale finalità debbano svolgersi in camera di consiglio e da remoto.
Da ultimo, una menzione merita altresì il recentissimo arresto giurisprudenziale della Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (cfr. decreto 5 gennaio 2022, n. 2, Pres. De Nictolis), la quale, in merito allo svolgimento delle udienze da remoto per motivi prudenziali a causa dell’emergenza Covid-19, ha statuito nei termini che seguono. L’organo giurisdizionale ha concluso nel senso che l’istanza di discussione da remoto motivata da mere ragioni prudenziali legate alla situazione sanitaria connessa alla pandemia in corso non può trovare automaticamente accoglimento.
Tanto sull’assunto secondo cui l’art. 16 comma 5 del Decreto-Legge n. 228/2021 ha solo provveduto a spostare temporalmente il termine di scadenza del periodo emergenziale già fissato dall’art. 7-bis del Decreto-Legge 105/2021 (dal 31 dicembre al 31 marzo). Pertanto, la celebrazione dell’udienza in modalità da remoto è ben possibile, ma è necessario che la richiesta sia supportata dall’indicazione di impedimenti documentati ed aventi carattere oggettivo.
Come si è avuto modo di esaminare nei paragrafi precedenti la disciplina dei ricorsi al T.A.R. ha subito di recente modifiche il cui tratto comune è stato l’intento di procedere ad una semplificazione, ma soprattutto, velocizzazione dei processi, quanto mai prima d’ora utili ove si consideri l’ingolfamento e la lunghezza dei processi registrati negli ultimi anni.
Quanto, infine, ai costi che il privato deve preventivare di sborsare al fine di ottenere una pronuncia in esito ad un ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. essi sono determinati da una molteplicità di voci, che annoverano l’importo dovuto per il contributo unificato, oltre a quanto richiesto dal legale che seguirà la procedura. Tanto il primo quanto il secondo, poi, varia in ragione del valore della controversia.
Fonti normative
Art 21 legge TAR L. 1034 /1971
Legge 205 del 2000
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