Cosa bisogna sapere sulla responsabilità bancaria?
Il risparmio e la sua tutela sono dei valori che nel nostro ordinamento hanno un’importanza massima, tanto che sono contemplati già anche nella Costituzione.
La nostra Costituzione, infatti, accoglie il principio secondo il quale lo Stato deve incoraggiare e, allo stesso tempo, tutelare il risparmio, in ogni forma. Ed è per questo che ha il dovere di disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito.
Oggi ancor più che nel 1948, quando è entrata in vigore la nostra Carta Costituzionale, in tutti in rapporti economici sono quasi sempre coinvolte le banche e i loro operatori. Tutti hanno un conto corrente bancario, e molti effettuano continue operazioni bancarie e finanziarie.
Spesso le banche e i bancari incorrono in comportamenti che generano responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei risparmiatori, grandi o piccoli che siano, ma anche nei confronti dei terzi che subiscono le conseguenze dell’agire bancario.
1. Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Prima di approfondire la sfera che appartiene più strettamente al mondo dei rapporti bancari, è giusto provare a delineare, anche se per sommi capi cosa debba intendersi per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
1.1 La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale viene così definita in contrapposizione a quella cd. extracontrattuale. Secondo alcuni, sarebbe più corretto parlare di responsabilità da inadempimento, poichè ci si riferisce in realtà alla responsabilità che deriva dal non aver adempiuto (o non aver correttamente adempiuto) un’obbligazione. Ma non è detto che questa debba derivare esclusivamente da un accordo contrattuale, potendo derivare anche dalla legge, o da un altro atto o fatto idoneo a produrla in conformità con quanto previsto dell’ordinamento giuridico.
Nel caso della responsabilità contrattuale, si applica il principio della presunzione della prova: basta cioè provare l’esistenza dell’obbligazione, poi è il debitore, che doveva adempiere alle obbligazioni, che deve dimostrare di averlo fatto, o di non averlo potuto fare per impossibilità sopravvenuta o per cause a lui non imputabili.
La prescrizione prevista dalla legge per questo tipo di responsabilità è di 10 anni.
1.2 La responsabilità extracontrattuale
A differenza di quella contrattuale, la responsabilità extracontrattuale non deriva dalla violazione di un obbligazione specifica che non sia stata adempiuta, o che sia stata adempiuta non correttamente: essa è piuttosto una responsabilità da illecito, che deriva cioè da un qualunque fatto, che sia doloso o colposo, dal quale derivi un danno ingiusto agli altri. Per far valere la responsabilità extracontrattuale in capo ad un soggetto, chi ha subìto l’ingiustizia deve dimostrare non solo quest’utlima, ma anche il nesso di collegamento tra chi ha avuto la condotta e il danno che ne è derivato.
Per le prescrizione per la responsabilità extracontrattuale è 5 anni.
2. Responsabilità bancaria
La banca, come si è detto, ricopre un ruolo fonamentale nella materia del risparmio e più in generale nell’economia del nostro Paese.
La responsabilità bancaria, come si è detto può essere contrattuale ed extracontrattuale.
2.1 Responsabilità bancaria contrattuale
La particolarità dell’ambito in cui operano le banche rende la tutela del risparmiatore particolarmente intensa.
Per cui la legge determina alcuni aspetti irrinunciabili dei contratti tra banca e cliente.
In particolare la legge prevede che:
- i contratti devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità;
- una copia dei contratti deve essere consegnata al cliente;
- i contratti devono indicare il tasso di interesse e il prezzo e le condizioni praticati, compresi gli eventuali maggiori oneri per mora, quando si tratti di contratti di credito;
- non devono contenere clausole in cui si rinvia agli usi per determinare tassi di interesse e ogni altro altro prezzo.
Il risparmiatore è visto come una categoria particolarmente protetta, quindi come per il consumatore in generale, gli vengono riconosciuti taluni vantaggi, derivanti dall’essere per certi versi la parte debole del rapporto contrattuale con la banca.
Per questo motivo, la legge prevede, ad esempio, che se vi sono clausole contrattuali che contravvengono alle disposizioni di legge, esse sono da considerarsi subito inefficaci, se sfavorevoli al cliente.
O in alcuni casi si prevede che la nullità del contratto o delle clausole possa essere fatta valere solo dal cliente.
2.2 Responsabilità bancaria precontrattuale
Spesso e volentieri inoltre la banca incorre nella responsabilità precontrattuale, che riguarda la fase subito antecedente la stipula formale del contratto.
Oramai anche la responsabilità precontrattuale viene sussunta nella categoria della responsabilità contrattuale.
In passato, c’era chi invece preferiva considerarla una forma di responsabilità extracontrattuale, poichè si verifica quando un contratto ancora non c’è.
E c’era anche chi riteneva dovesse considerarsi una categoria autonoma: ma in realtà, diversamente che per la responsabilità contrattuale e per la responsabiltà extracontrattuale, nessuna norma di legge disciplina la precontrattuale.
Ovviamente non è secondario inquadrare questo tipo di responsabilità in uno schema o in un altro, perchè, come si è visto, le due responsabilità si atteggiano in modo diverso per certi aspetti importanti, quali i termini per la prescrizione e il diverso soggetto a cui è attribuito l’onere della prova.
La fase precontrattuale è però una fase molto importante soprattutto nella materia bancaria: è la fase in cui vengono date tutte le informazioni necessarie alla stipula successiva.
Questo aspetto rientra nella cd. trasparenza.
Se non c’è trasparenza e chiarezza e correttezza, non può esserci fiducia nel mercato da parte del risparmiatore. Basta questo a comprendere l’importanza di una corretta fase precontrattuale.
2.3 Responsabilità bancaria extracontrattuale
Il fondamento della responsabilità bancaria extracontrattuale si rinviene nella particolare diligenza richiesta alla banca e al bancario che opera in suo conto.
È ovviamente una diligenza che deve essere commisurata e parametrata alla natura e al tipo di attività svolta.
Pertanto qualora una banca non operi con la dovuta diligenza può incorrere in una responsabilità extracontrattuale.
Un esempio di responsabilità extracontrattuale si può avere quando una banca decida di concedere credito ad un cliente, pur avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari a conoscere che questi versi in una situazione difficile, ben sapendo che difficilmente potrà onorare tutti i suoi debiti.
Si deve anche considerare che, spesso, le banche concedono credito dietro impegno di terzi a coprire eventualmente l’ammontare con fideiussioni, o con ipoteche su immobili a garanzia.
Per cui, la banca che mantiene in vita ad esempio un’impresa, che magari sta per fallire, concedendo ulteriore credito, si comporta in maniera poco diligente nei confronti del mercato.
Così facendo, infatti, ingenera falsa fiducia nella potenziale solvibilità del cliente-impresa, creando aspettative sbagliate nei terzi creditori.
Fonti normative
Costituzione
Codice Civile
D.lgs. 1 settembre 1993 n.385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.)
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